Ma se un tour operator o un’agenzia di viaggi dovesse fallire o essere insolvente, il viaggiatore che tutela ha?
Risponde Andrea Piasentin, CEO di Nosytour e espertissimo tour operator italiano.
Fino a giugno 2016, l’art. 51 del Codice del Turismo, prevedeva un Fondo Nazionale di Garanzia gestito dal Governo Italiano: qualora un Tour Operator fosse fallito o si fosse reso insolvente, si sarebbe ricorsi a questo fondo per risarcire quanti avessero versato acconti o saldi ma non avessero ancora intrapreso il viaggio. Se, al momento del fallimento, i clienti stessero usufruendo del viaggio prenotato e pagato, il fondo sarebbe servito per garantirne il rimpatrio.
L’ art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato dalla L. 29 luglio 2015, N. 115 ed i Tour Operator ed Agenzie di Viaggi italiani hanno obbligatoriamente dovuto, entro il 30 giugno 2016, aderire a fondi di garanzia privati o sottoscrivere polizze assicurative in grado di sostituire la funzione precedentemente svolta dal soppresso Fondo Nazionale di Garanzia.
Queste coperture valgono esclusivamente per i pacchetti turistici venduti, anche via internet, con contratti stipulati in Italia da un’agenzia italiana regolarmente autorizzata dall’Autorità competente.
Non intervengono, invece, quando:
- il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista
- i servizi siano stati acquistati da un’agenzia senza stabile organizzazione in Italia
- il viaggio sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.
Cosa può fare il viaggiatore per essere tutelato?
Chi acquista un viaggio, dunque, per essere certo di essere tutelato in caso di fallimento o insolvenza del Tour Operator o Agenzia Viaggi a cui si rivolge, dovrà verificare, prima dell’acquisto, che abbia aderito a uno dei fondi privati appositamente istituiti o, in alternativa, che abbia stipulato una polizza, assicurativa o bancaria, a favore dei clienti.
NOSYTOUR si è adeguata alle norme di Legge in vigore dal 1° luglio 2016 sottoscrivendo il Fondo Società Cooperativa Mutualistica denominato “Fondo Vacanze Felici” (numero di iscrizione 546. Per visionare il certificato clicca QUI o vai sul sito www.nosytour.it (http://www.nosytour.it/info/condizioni.php)
Dalle ultime statistiche risulta che, a distanza di quasi un anno dall’obbligo di stipula, solo il 35% dei Tour Operator e Agenzie di Viaggi in Italia sono in regola.
Appoggiandosi, per i propri viaggi, ad un Tour Operator o Agenzia di Viaggi facente parte del restante 65% che non ha ancora aderito alla stipula di un Fondo privato, in caso di insolvenza o fallimento del venditore, il consumatore non è tutelato in alcun modo.
Dunque, prima di prenotare un viaggio con un Tour Operator o una Agenzia di Viaggi, il consiglio è di richiedere (se non già pubblicato sul sito come previsto dalle norme di legge) il documento ufficiale che attesti la sottoscrizione dell’Agenzia ad un Fondo di Garanzia privato o copia della polizza assicurativa o bancaria.
Per la Vostra sicurezza e serenità!