Decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1996
Istituzione dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago
Toscano
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 290 dell’11 Dicembre 1996
Il Presidente della Repubblica
VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante
l’istituzione del Ministro dell’Ambiente;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394,
concernente norme quadro in materia di aree protette;
VISTO in particolare l’Art. 35, comma 3 della
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, con il quale è stabilito che ai Parchi
nazionali previsti dalla lettera o), comma 1 dell’Art. 18 della Legge 11
marzo 1988, n. 67 e dell’Art. 10 della Legge 28 agosto 1989, n. 305, si
applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti
in essere prima dell’entrata in vigore della Legge stessa, in quanto
compatibili;
VISTI altresì gli Artt. 8 e 9 della citata
Legge 394/91, relativi all’istituzione ed alla gestione degli Enti
Parco;
VISTA la delibera Cipe in data 5 agosto
1988;
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente in
data 21 luglio 1989 (G.U. 31 luglio 1989 n. 177) di perimetrazione
provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale
dell’Arcipelago Toscano, come modificato dal decreto del Ministro
dell’Ambiente in data 29 agosto 1990 (G.U. 30 agosto 1990 n. 202);
VISTA la nota n. SON/ST/95/18.825 del 27
dicembre 1995 del Ministro dell’Ambiente con la quale è stato richiesto
alla Regione Toscana il parere di cui all’Art. 8 della Legge 6 dicembre
1991, n. 394, pervenute alla Regione Toscana in data 4 gennaio 1996 prot.
n. 2/80/8.6.2;
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale
della Toscana n. 57 del 14 febbraio 1996. “Costituzione dell’Ente Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano. Adempimenti regionali, in cui la
Regione Toscana esprime:
– parere positivo per l’istituzione del Parco,
a terra e a mare, secondo i perimetri della proposta, nelle isole di
Giannutri, Gorgona, Montecristo e Pianosa;
– parere positivo per l’istituzione del Parco
a terra e a mare, nell’isola di Capraia, previa correzione dei perimetri
di cui al D.M. dell’89 e del ’90 secondo la cartografia allegata alla
deliberazione medesima;
– parere negativo per l’istituzione del parco,
a terra nelle isole del Giglio e dell’Elba, in quanto i perimetri proposti
definiscono un’area protetta in contrasto con l’indirizzo desumibile dai
documenti delle Province di Grosseto e Livorno;
– parere negativo per l’istituzione del Parco
a terra e a mare, nelle isole dell’Argentarola e nelle Formiche di
Grosseto, secondo quando risulta nella relazione della Consulta e della
Segreteria Tecnica allegate alla proposta ministeriale;
– parere negativo all’ipotesi di espansione
del Parco a mare formulata nella relazione della Consulta allegata alla
proposta ministeriale;
– parere positivo per le salvaguardie allegato
A) della proposta ministeriale, a terra e a mare, nelle isole di Capraia,
Giannutri, Gorgona, Montecristo e Pianosa, previa correzione della
proposta riguardante:
– l’entrata in vigore immediata delle
agevolazioni per la pesca e la navigazione a Capraia;
– l’entrata in vigore della salvaguardia a
mare conseguente ad una chiara riconoscibilità dei perimetri della
zonazione tanto da terra che a mare;
– chiarimenti e precisazioni nel raccordo tra
la disciplina provvisoria, già contenuta nel D.D.M.M. dell’89 e del ’90,
le salvaguardie proposte ed il loro riferimento territoriale;
VISTI i documenti approvati dalla Giunta
Provinciale di Grosseto, in data 22 gennaio 1996, e dal Consiglio
Provinciale di Livorno, in data 19 gennaio 1996;
VISTA la nota dell’Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica prot. n. 2206/T-A1 del 10 aprile 1996;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di
modifica della perimetrazione a mare relativamente all’isola di Capraia,
per la zona compresa tra P. del Porto e P. della Fica, nonché la richiesta
di modifica della perimetrazione a terra relativa alla stessa isola,
limitatamente all’area prossima al centro abitato, con esclusione delle
aree comprendenti e circostanti lo Stagnone, e delle aree indicate
dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota del 10 aprile
1996, prot. n. 2206/T-A1, quali aree di importanza naturalistica;
RITENUTO necessario definire, per quanto
riguarda in particolare l’isola d’Elba, il perimetro del Parco Nazionale
in modo da garantire nella misura massima possibile la continuità degli
ecosistemi naturali presenti nell’isola al fine di evitare la
frammentazione degli stessi quale condizione indispensabile per garantire
il raggiungimento delle finalità di conservazione della natura previste
dalla Legge Quadro sulle Aree protette;
TENUTO conto che l’Ordine del Giorno approvato
dal Consiglio Provinciale di Livorno in data 19 gennaio 1996 non definisce
una proposta di perimetrazione del Parco Nazionale, indicando unicamente
alcuni criteri di carattere generale riportati nel paragrafo ´Criteri per
la Perimetrazione, la zonazione e la gestione del Parcoª, nel quale al
punto 2) comma 4o, si evidenzia che:
´E’ possibile definire il nucleo centrale del
Parco nella zona B)-C)-D) della D.C.R. 296 (31,4% del territorio
dell’Elba) ed ampliare il Parco medesimo fino al 50% dell’isola includendo
aree giý vincolate dai singoli Piani Regolatori Generali Comunali secondo
perimetri definiti in intesa con i comuni medesimiª;
ritenuto che il raggiungimento dell’intesa con
i Comuni per la definizione della delimitazione definitiva del Parco non
corrisponda alla procedura definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
che pertanto la richiesta non possa essere accolta;
RITENUTO di poter accettare il principio
espresso dall’Ordine del Giorno sopra citato, limitando l’estensione
territoriale dell’area del Parco ad una superficie prossima al 50% di
quella complessiva di quella dell’isola d’Elba;
RITENUTO in particolare di poter escludere dal
territorio del Parco le aree circostanti i maggiori centri abitati ad
eccezione di quelli di Marciana e Poggio, in relazione alla loro posizione
geografica prossima al Monte Capanne, indicato all’Unione Europea quale
sito naturalistico di importanza comunitaria;
RITENUTO in particolare di poter escludere per
quanto possibile le zone indicate come aree agricole dal Piano
Territoriale di Coordinamento elaborato dall’Ufficio P.T.C. di Livorno nel
gennaio 1996, ad eccezione dei territori circostanti il Monte Arco in
quanto inseriti tra zone identificate come aree di elevata valenza
ambientale;
ritenuto opportuno assumere quale riferimento
prioritario per la perimetrazione del parco le aree indicate come zone
B)-C)-D) dalla Delibera del Consiglio Regionale 296/88 della Regione
Toscana;
RITENUTO necessario collegare le predette aree
in cui un complesso territoriale per quanto possibile unitario;
TENUTO CONTO che la richiesta di esclusione
dal territorio del Parco delle aree giý oggetto di insediamenti urbani
compromette per l’isola d’Elba l’interconnessione delle rimanenti aree
individuate dalle proposte inviate alla Regione Toscana dal Ministro
dell’Ambiente in data 27 dicembre 1995;
RITENUTO pertanto necessario garantire la
predetta interconnessione per le aree che rimarrebbero isolate a seguito
della soluzione di continuità ý dovuta all’esclusione dal Parco delle aree
urbanizzate;
CONSIDERATO che per garantire la predetta
continuità ý Ë necessario inserire nel perimetro del Parco per l’isola
d’Elba l’area costiera ricadente nel Comune di Capoliveri, dalla spiaggia
di Mola alla Punta di Forte Focardo con funzione di collegamento tra le
due aree di Cala di Mola e di Monte Calamita giý inserite nella citata
proposta ministeriale;
RITENUTO di poter accogliere solo parzialmente
le indicazioni di riduzione della perimetrazione proposta per l’isola del
Giglio contenute nel documento della Giunta Provinciale di Grosseto del 23
gennaio 1996, prot. n. 6653, includendo nel parco unicamente le aree di
maggior valenza naturalistica, peraltro indicate quali aree D) dalle
direttive provinciali di tutela in attuazione della D.C.R. 296/88;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di
esclusione dall’area del Parco delle zone a terra e a mare relative
all’isola dell’Argentarola e alle Formiche di Grosseto;
RITENUTO altresÃ? di poter accogliere la
richiesta di non estendere il Parco a mare secondo quanto espresso dalla
Consulta Tecnica nella relazione allegata alla proposta
ministeriale;
RITENUTO di non poter accogliere la proposta
di modifica delle misure di salvaguardia a mare per le isole di Capraia,
Giannutri e Gorgona anche in considerazione del fatto che la proposta
ministeriale ha giý modificato le misure di salvaguardia a mare stabilite
dai Decreti Ministeriali 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990;
RITENUTO che la chiara riconoscibilitý dei
perimetri per la zonazione a mare richiesta dalla Regione ai fini della
conoscenza da parte degli interessati delle predette misure di
salvaguardia sia raggiunta attraverso la pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in cui viene definita la poligonale di
delimitazione a mare come previsto all’Art. 1 del D.M. 21 luglio
1989;
RITENUTO di non poter tenere conto della
richiesta della Regione Toscana di procedere alla istituzione del parco
secondo le procedure indicate della Regione stessa in quanto difformi da
quelli stabilite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle
Aree Naturali Protette, secondo la quale l’istituzione dell’Ente Parco
avviene con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Ambiente, sentita la Regione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 giugno
1996;
sulla proposta de Ministro
dell’Ambiente
DECRETA
Articolo 1
1. E’ istituito l’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano.
2. L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano ha personalitý di diritto pubblico ed Ë sottoposto alla vigilanza
del Ministro dell’Ambiente.
3. All’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.
70.
4. L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano Ë inserito nella tabella IV allegata alla predetta Legge.
5. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Ë delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella
cartografia ufficiale 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero
dell’Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Toscana e le sedi
dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ed allegata al presente
Decreto, del quale costituisce parte integrante.
6. Nel territorio del Parco, fino
all’approvazione del Piano del Parco, in cui all’Art. 12 della Legge n.
394/91, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo
per esigenze di carattere militare e quella attività legate alla
funzionalità del servizio fari e del segnalamento marittimo, le misure di
salvaguardia riportate nell’allegato A) al presente Decreto, del quale
costituiscono parte integrante.
7. Con decreto del Ministro dell’Ambiente di
concerto con il Tesoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
Decreto, Ë definita la dotazione organica dell’Ente Parco.
8. Sono fatte salve le competenze del Corpo
Forestale dello Stato, di cui al comma 3 dell’Art. 31 della citata Legge
n. 394/91.
Articolo 2
1. Sono organi dell’Ente Parco dell’Arcipelago
Toscano:
a) Il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente
comma 1 del presente articolo Ë effettuata secondo le disposizioni e le
modalità previste dall’Art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della Legge n.
394/1991.
3. Il Consiglio direttivo dell’Ente Parco
dell’Arcipelago Toscano individua le sedi dell’Ente stesso, entro 60
giorni dal suo insediamento del territorio dei Comuni ricompresi nel
perimetro del Parco.
4. L’Ente Parco può avvalersi di personale in
posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione
delle Regioni, dalle Province interessate, dagli Enti Locali nonché da
altri Enti pubblici, secondo le procedure previste dalle attuali
disposizioni di legge.
Articolo 3
1. Costituiscono entrate dell’Ente parco da
destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) I contributi ordinari e straordinari dello
Stato;
b) i contributi delle Regioni e degli Enti
pubblici;
c) i contributi e i finanziamenti a specifici
progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni
liberali in denaro di cui all’Art. 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512 e
successive modificazioni ed integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla
Legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre
entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e
promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da
inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provente acquisito all’attivitÃ
dell’Ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato
sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente.
Articolo 4
1. Per quanto non specificato nel presente
decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.
394.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dato a Roma addi 22 luglio
1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
RONCHI, Ministro dell’ambiente. Registrato alla Corte dei
conti il 28 ottobre 1996
Registro n. I ambiente, foglio n.
256
Misure di salvaguardia del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano
Articolo 1 – (Ambito territoriale)
Nell’ambito delle aree del Parco relative alle
zone terrestri e marine delle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e
Gorgona sono individuate le aree di rilevante valore naturalistico con
limitato o inesistente grado di antropizzazione, nelle quali si applicano,
oltre ai divieti generali di cui al successivo art. 3 anche i divieti di
cui al successivo art. 4.
Le predette aree sono individuate dalla
cartografia allegata come zone di tipo 1.
Per le aree a mare le zone di tipo 1 sono
definite per ciascuna isola dalle poligonali aventi le coordinate di
seguito riportate:
Isola di Capraia: …
Isola di Montecristo: …
Isola di Gorgona: …
Isola di Giannutri: …
Nel perimetro del Parco sono altresÃ?
ricompresi scogli e isolotti minori secondo l’elenco che segue:
– Isola d’Elba: Formiche della Zanca, Ogliera,
Scoglio della Triglia, Isola Corbella, Isole Gemini, Isolotti d’Ortano,
Isola dei Topi, Scoglietto di Portoferraio;
– Isola del Giglio: Le Scole, Scoglio del
Corvo, Isole della Cappa;
– Isola di Pianosa: La Scarpa, La
Scola.
– Isola di Capraia: La Praiola, Le Formiche,
Lo Scoglione, Scoglio del Gatto, Scoglio della Manza.
– Lo Scoglio d’Africa.
– Palmaiola.
– Cerboli.
Articolo 2
– (Tutela e promozione)
Nell’ambito del Parco sono assicurate :
a) La conservazione di specie animali o
vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche,
di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di
valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici
ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) l’applicazione di metodi di gestione e di
restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo ed
ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici ed architettonici e delle attivitÃ
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) la promozione di attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di
attività ricreative compatibili;
d) la difesa e la ricostituzione degli
equilibri idraulici ed idrogeologici.
Articolo 3
– (Divieti generali)
Nell’ambito del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano sono vietate le seguenti attività , fatte salve le
utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e
quelle attività legate alla funzionalità del servizio fari e del
segnalamento marittimo:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento
e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per
fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora
spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio
previa autorizzazione dell’Ente Parco; sono peraltro consentiti, anche in
attuazione dell’Art. 6, comma 1 lettera b) della Legge 23 agosto 1993 n.
352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del
bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e
consuetudini locali;
c) l’introduzione in ambiente naturale non
recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna
autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante
interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per
fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco;
e) l’apertura in nuovi siti di cave, miniere e
discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed
inerti;
f) l’introduzione da parte di privati, di
armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non
autorizzata;
g) il campeggio al di fuori delle aree
destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, Ë consentito il
campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa
vigente;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti
autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla
disciplina del volo;
i) il transito dei mezzi motorizzati fuori
dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi
di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e
per le attività agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di
qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla
sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle
accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purchÈ realizzate secondo
tipologie e materiali tradizionali e delle delimitazioni temporanee a
protezione delle attività zootecniche;
m) l’accesso e l’approdo nelle aree di
nidificazione coloniale degli uccelli marini individuate e segnalate a
cura dell’Ente Parco;
n) la pesca, sia professionale che sportiva,
con qualunque mezzo esercitata, salvo quanto disposto dall’Ente Parco per
i soli residenti nonché per i proprietari delle abitazioni nelle isole di
Capraia, Gorgona e Giannutri, muniti di autorizzazione dell’Ente Parco; Ë
comunque fatto divieto di esercitare la pesca subacquea e la pesca a
strascico, e peraltro consentita ai soli cittadini residenti o proprietari
di abitazioni nel Comune di Capraia isola, la pesca professionale
esercitata con le nasse, con il palamito con un numero di ami non
superiore ai 250, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione
dell’Ente Parco; ai soli pescatori professionisti residenti nel Comune di
Capraia isola Ë consentita la pesca con tre reti al tramaglio di 350 metri
cadauna, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco; ai soli
cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Capraia
isola Ë consentita altresì la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il
palamito con un numero di ami non superiore ai 70, previa autorizzazione
rilasciata dall’Ente Parco.
Articolo 4
– (Divieti in zona 1)
In zona 1 l’ambiente naturale Ë conservato
nella sua integrità . Pertanto sono vietate tutte le attività che ne
determinano in qualsiasi modo l’alterazione e vigono i seguenti ulteriori
divieti, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze
di carattere militare e quelle attività legate alla funzionalità del
servizio fari e del segnalamento marittimo:
a) l’accesso dei visitatori nelle aree
terrestri e marine, salvo quanto disposto dall’Ente Parco;
b) la pesca, sia professionale che sportiva,
con qualunque mezzo esercitata;
c) l’immersione con apparecchi
autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall’Ente Parco per
finalità di ricerca scientifica e per attività cine fotografiche;
d) l’alterazione, diretta o indiretta,
dell’ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e
biologiche delle acque, nonché l’immissione di rifiuti e di sostanze
tossiche e inquinanti;
e) la navigazione, l’accesso, la sosta e
l’ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo
salvo quanto disposto dall’Ente Parco e per i soli residenti e per i
proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri
muniti di autorizzazioni dell’Ente Parco e per motivi di servizio;
f) la balneazione nell’isola di
Montecristo.
Articolo 5
– (Regime autorizzativo generale)
Su tutto il territorio del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano, non ricadente in zona 1, salvo quanto disposto
dai precedenti Artt. 3 e 4:
a) sono fatte salve le previsioni contenute
negli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;
b) sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente
Parco:
– i nuovi strumenti urbanistici generali o
quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore
del presente Decreto;
– le eventuali varianti, totali o parziali,
agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate
alla data di entrata in vigore del presente Decreto;
– i piani attuativi relativi alle zone
territoriali omogenee ´cª, ´dª, ´fª, o ad esse assimilabili, di cui al
Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente
approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell’approvazione
definitiva alla data di emanazione del presente Decreto, non si sia ancora
proceduto all’avvio dei lavori per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.
Sono altresì sottoposti ad autorizzazione
dell’Ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del
territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti
norme, non sia stato effettuato l’inizio dei lavori:
a) opere di mobilità , e in particolare:
tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie,
impianti a fune e aviosuperfici;
b) opere fluviali comprese le opere che
comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle
popolazioni;
c) opere tecnologiche: elettrodotti con
esclusione delle opere necessarie all’elettrificazione rurale, gasdotti
con l’esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con
l’esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori,
captazioni e adduzioni idriche;
d) opere di trasformazione e bonifica
agraria;
e) piani economico-forestali, nonché
l’apertura di nuove piste forestali;
f) coltivazioni di cave e miniere
esistenti;
g) realizzazione di bacini idrici e centrali
idroelettriche;
h) impianti per allevamenti intensivi e
impianti di stoccaggio agricolo, cosÃ? come definiti dalla normativa
vigente nazionale e comunitaria;
i) apertura di discariche per rifiuti solidi
urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;
l) la realizzazione di nuovi edifici e il
cambio di destinazione d’uso per quelli esistenti, all’interno delle zone
territoriali omogenee ´eª, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di restauro conservativo e di risanamento igienico edilizio,
cosÃ? come definiti alle lettere a), b), c) dell’Art. 31 della legge n. 457
del 1978 e degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti
degli strumenti urbanistici vigenti.
Per gli interventi di rilevante trasformazione
del territorio, che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’Ente
di questione, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 6,
l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato
dei lavori contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i
relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle
informazioni di cui sopra, l’Ente di gestione provvederý ad ordinare, in
via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Articolo 6
– (Modalità di richiesta di
autorizzazioni)
L’eventuale rilascio di autorizzazioni da
parte dell’Ente di gestione, per quanto disposto al precedente articolo 5
Ë subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti
condizioni:
a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze
prodotte dovranno essere corredate da tutte le autorizzazioni, i nulla
osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli Enti
istituzionalmente competenti per il territorio o per materia secondo
quanto richiesto dalla normativa vigente.
L’autorizzazione Ë rilasciata entro 60 giorni
dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua
parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di
ulteriori 30 giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti
termini, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Le richieste di autorizzazioni concernenti gli
atti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) debbono essere
trasmesse all’Ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo
che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento
autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 giorni dalla
ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del
procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per
ulteriori 60 giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini
l’autorizzazione si intende rilasciata.
Articolo 7
– (Sorveglianza)
La sorveglianza sul territorio Ë affidata al
Corpo Forestale dello Stato nelle forme e nei modi di cui all’articolo 21
della legge 394/91, alle Capitanerie di Porto, all’Arma dei Carabinieri,
alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestono la qualifica di
agente e di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi del Codice di
Procedura Penale.
Articolo 8
– (Norme transitorie)
Nelle aree marine le misure di salvaguardia
contenute nel presente Decreto entrano in vigore dopo 90 giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fino all’entrata in vigore delle predette
misure, sono fatte salve le misure di sorveglianza e le zonazioni relative
alle aree marine di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente in data 21
luglio 1989 e 29 agosto 1990.