PROPOSTA DI LEGGE n. 1219 dell’On.
Arrighi
Capo I
ORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED
IPERBARICHE
Art. 1.
(Finalità e
definizioni).
1.
La presente legge disciplina i requisiti per l’esercizio
professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce
l’ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a
titolo
professionale.
2.
Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali
compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o
non continuativo, immersioni in mare ed in acque interne a
profondità con pressione superiore a quella atmosferica ed a
pressione atmosferica con l’ausilio di scafandri rigidi e sono
iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo
2.
3. Sono
imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro
di cui all’articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici,
inclusi i produttori di camere di decompressione e impianti
iperbarici.
4.
Sono centri d’immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro
di cui all’articolo 5, che operano nel settore dei servizi
specializzati sociali, offrendo supporto all’immersione e
all’addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di
risorse di tipo logistico, organizzativo e
strumentale.
5.
Sono organizzazioni didattiche per l’immersione subacquea le imprese
o le associazioni italiane ed estere, iscritte nel registro di cui
all’articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo
l’esercizio di attività di formazione ed addestramento alle
immersioni subacquee.
Art. 2.
(Elenco nazionale
degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali).
1.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito
l’elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali, di seguito denominato “elenco nazionale”. Tale elenco
è articolato in sezioni
regionali.
2. E’
fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell’elenco nazionale di
svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed
iperbarico.
3. Le
spese per la tenuta dell’elenco nazionale sono a totale carico degli
iscritti.
Art. 3.
(Qualifiche
professionali).
1.
L’iscrizione nell’elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche
professionali:
a)
operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri
di profondità con tecniche anche di
saturazione;
b)
operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla
profondità di 50
metri;
c)
istruttore subacqueo, che insegna a persone singole ed a gruppi le
tecniche d’immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui
riconosciuta;
d)
guida subacquea, che assiste l’istruttore subacqueo
nell’addestramento di persone singole o di gruppi ed accompagna
nelle immersioni persone singole o gruppi, limitatamente alla
qualifica
riconosciuta;
e)
operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca
scientifica e di archeologia
subacquea;
f)
operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle
camere iperbariche multiposto, agli impianti di saturazione, anche
in ambiente clinico.
Art. 4.
(Requisiti per
l’iscrizione nell’elenco
nazionale).
1.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale sono necessari i
seguenti
requisiti:
a)
maggiore
età ;
b)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato
la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
c)
diploma della scuola dell’obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi
quelli conseguiti all’estero e
riconosciuti;
d)
brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si
chiede l’iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito
corso teorico-pratico, da un’organizzazione didattica per
l’immersione subacquea, con le modalità individuate dal regolamento
di cui all’articolo
11.
2. Il
corso di cui al comma 1, lettera d), deve prevedere un esame
teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia respiratoria
e cardiocircolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo
soccorso specifico per l’immersione e nozioni di
rianimazione.
Art. 5.
(Registro delle
imprese subacquee ed
iperbariche).
1.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito
il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di
immersione subacquea e, in un’apposita sezione, delle organizzazioni
didattiche per l’immersione
subacquea.
2.
Ferma restando la disposizione di cui al comma 5, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, mediante apposite convenzioni, può
avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura per la tenuta del
registro.
3. Ai
fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 1, i soggetti di
cui al medesimo comma devono essere in possesso di apposita
abilitazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 11, previo accertamento dei seguenti
requisiti:
a)
esistenza di procedure di lavoro che garantiscano la massima
sicurezza degli operatori e degli utenti e il totale rispetto
dell’ambiente; in particolare deve essere garantita la disponibilitÃ
di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di
emergenza, nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di
emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza
sanitaria;
b)
certificazione con procedure di qualità , in conformità alle norme
comunitarie;
c)
idoneità della sede nella quale si svolge
l’attività ;
d)
stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a
copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle
attività subacquee ed iperbariche inclusa l’attività in
immersione.
4.
E’ fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere
le attività di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e
5.
5. Le spese
per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a totale carico
degli iscritti.
Capo II
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’
SUBACQUEA ED IPERBARICA
Art. 6.
(Esercizio
dell’attività di operatore subacqueo ed iperbarico
professionale).
1.
Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in
possesso di certificazione medica di idoneità , rilasciata da un
medico specialista in medicina subacquea in data non antecedente a
dodici mesi.
2.
Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all’articolo 3, comma
1, lettere a), b), c), d) e e),
che usano autorespiratori ad aria, a ciclo aperto, semi chiuso o
chiuso, possono esercitare la propria attività sino ad una
profondità massima di 50 metri, fatta eccezione per gli operatori
professionali di cui alle lettere c) e d),
appartenenti ai centri d’immersione e ad organizzazioni didattiche
subacquee, abilitati alle immersioni denominate “tecniche” che
possono raggiungere la profondità di 60 metri, con le modalitÃ
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 11 della
presente
legge.
3. Per gli
operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con
ossigeno o miscele diverse dall’aria, il limite di profondità è
disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 11 della presente
legge.
Art. 7.
(Disposizioni speciali per
gli istruttori subacquei e le guide
subacquee).
1.
L’attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta
nell’ambito dei centri d’immersione subacquea e delle organizzazioni
didattiche per l’immersione subacquea ovvero nell’esercizio di
un’impresa
individuale.
2.
Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell’elenco
nazionale, devono altresì possedere le qualifiche professionali di
cui all’articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attivitÃ
subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività di
insegnamento.
3.
Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo
persone in possesso di brevetto che ne attesti l’addestramento,
almeno di primo livello, purché entro i limiti di profonditÃ
consentiti dal brevetto stesso.
Art.
8.
(Norme di
sicurezza).
1.
Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all’articolo 5 hanno
l’obbligo di accertare che l’attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle
prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui
all’articolo 11. Le stesse rispondono in solido, in caso di
inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori
subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro
dipendenti.
2. Le
organizzazioni didattiche per l’immersione subacquea sono tenute ad
organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con
particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di rianimazione
e attinenti al sistema
cardiorespiratorio.
3.
Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria
attività a titolo di imprenditore individuale e i soggetti di cui al
comma 1, in relazione agli operatori loro dipendenti, sono tenuti a
frequentare i corsi di cui al comma 2. Le imprese, i centri e le
organizzazioni di cui all’articolo 5 sono tenute a garantire agli
operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei
predetti
corsi.
4. Il
regolamento di cui all’articolo 11 detta le norme di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Art.
9.
(Attrezzature ed
equipaggiamenti).
1.
Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed
individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate,
o pronte ad essere usate, nell’attività subacquea ed iperbarica,
devono essere costruiti con materiale idoneo e buona tecnica e,
qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono
essere collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo
ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui
all’articolo
11.
2. Alle
imprese subacquee di cui all’articolo 5 che effettuano immersioni di
lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel
cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera; sono esclusi
da tale obbligo i centri di immersione e le organizzazioni
didattiche e gli enti di ricerca scientifica, purché indichino un
medico specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro
iperbarico, per i casi di
emergenza.
3. Le
imprese, i centri e le organizzazioni di cui all’articolo 5 hanno
l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli
equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti
al collaudo alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attivitÃ
subacquea ed
iperbarica.
4. In
caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per
l’attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la
Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla
gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell’attivitÃ
dell’impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione
della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro,
dispone la cancellazione dell’impresa, del centro o
dell’organizzazione dal registro di cui all’articolo
5.
Art. 10.
(Libretto
individuale).
1.
E’ istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed
iperbarici iscritti nell’elenco nazionale. Nel suddetto libretto
devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal
datore di lavoro nel caso l’attività subacquea ed iperbarica sia
svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro
dipendente.
2. La
tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all’operatore
subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile
di cantiere o agli organi abilitati per legge.
Art.
11.
(Norme di
attuazione).
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di
attuazione.
2. Il
regolamento di cui al comma 1 è emanato, previo parere di una
commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del corpo delle
Capitanerie di porto, del lavoro e delle politiche sociali,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della sanità e
della difesa, nonché delle associazioni del settore.
Dall’istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Lo
schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio
dei ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il
parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere entro il trentunesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto dal comma 1.
Art.
12.
(Disposizioni
transitorie).
1.
In sede di prima applicazione della presente legge possono
conseguire le qualifiche di cui all’articolo 3 tutti coloro che,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 11, dimostrino di avere operato in modo
prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attivitÃ
corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso idonee
attestazioni amministrative di lavori eseguiti in Italia o
all’estero.
2.
Possono ottenere l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 le
imprese e le associazioni che dimostrino, entro il medesimo termine
e con le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato in modo
prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed
iperbarici ovvero nelle specifiche attività di cui all’articolo 1,
commi 3, 4 e 5.
Art. 13.
(Disposizioni per
particolari categorie di
operatori).
1.
Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed
iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2,
della presente
legge.
2. Le
attività di cui al comma 1 vengono regolamentate dalle stesse
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni
della presente legge.
Art. 14.
(Entrata in
vigore).
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PDL 1219
08/10/2003