Al giorno d’oggi l’attività subacquea ricreativa rappresenta un settore in grado di coinvolgere un numero di appassionati sempre maggiore.
Tale ambito consiste in un’attività libera, che può essere esercitata nel rispetto di una generale normativa riferita più che altro all’obbligo di segnalazione in mare.
Infatti, attualmente in Italia non esiste una normativa unitaria che regoli l’attività subacquea, nè vi è alcuna legge che richieda specifici obblighi di formazione o addestramento per immergersi.
La carenza di una fonte giuridica primaria è ancor più evidente se accostata alla grandissima diffusione del fenomeno, contraddistinto da eccezionale vitalità e interesse dato il richiamo turistico delle nostre coste.
Sopperisce a tale mancanza il richiamo alle numerose norme tecniche e agli standard qualitativi che a tutt’oggi contraddistinguono il settore.
In questo senso, ci si riferisce alle regole di buona tecnica che gli organismi di normazione internazionale, europea e nazionale (ISO, CEN e UNI), hanno elaborato e che tuttora rappresentano la sintesi delle professionalità e dell’elaborazione scientifica del settore.
Tali norme, tuttavia, non hanno una valenza giuridica (nel senso che non impongono un comportamento la cui violazione comporta una misura sanzionatoria o una responsabilità del trasgressore), così come specificato espressamente dal Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, che, all’art. 1, definisce la norma come “specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”.
Tra queste, rivestono particolare importanza:
- le norme UNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO 24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014, in tema di requisiti per la formazione di subacquei ricreativi e, più specificamente, per la qualifica di subacqueo non autonomo e/o guidato, subacqueo autonomo e guida subacquea;
- le norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNI EN ISO 24802-2:2014, rispettivamente in tema di requisiti che un istruttore subacqueo deve acquisire affinché gli venga assegnata la qualifica di istruttore subacqueo dall’Organizzazione di formazione, che indica che egli ha raggiunto o superato il livello 1 o 2 di istruttore subacqueo e specifica i criteri di valutazione di tali competenze;
- la norma UNI EN 14467:2006, relativa ai requisiti per i fornitori dei servizi per l’immersione subacquea ricreativa. La norma specifica i requisiti per i fornitori dei servizi di addestramento e formazione, immersioni guidate e organizzate, fornitura dell’attrezzatura per le immersioni.
- le norme UNI EN ISO 11121:2017 e UNI ISO 11107:2010, relative, rispettivamente, ai requisiti per i programmi di addestramento introduttivi alle immersioni subacquee e ai requisiti per i programmi di addestramento per le immersioni con aria arricchita nitrox.
- la norma UNI ISO 11121:2017 relativa ai requisiti per i programmi di addestramento introduttivi all’esperienza di immersione subacquea, rivolti a non subacquei portati in un ambiente acquatico aperto.
- la norma UNI EN ISO 13293:2013 relativa ai requisiti per i programmi di formazione per miscelatore di gas e le competenze richieste per una persona al fine di ottenere da una organizzazione di formazione un certificato di “Miscelatore di gas” di livello 1 o 2.
Tali norme, che come già evidenziato in precedenza non hanno un contenuto obbligatorio per gli operatori del settore, ma indicano le linee guida di buna condotta a cui uniformarsi o comunque a cui tendere per svolgere nel migliore dei modi e nella massima sicurezza raggiungibile l’attività subacquea.
Articolo pubblicato su Scubazone 34