UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE
ORDINANZA N° 94/98
AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO
Il sottoscritto,
Tenente di Vascello (CP) Pil., Capo del Circondario Marittimo di Santa
Margherita Ligure,:
VISTO: il
Decreto 6 Giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente, istitutivo dell’area
naturale marina protetta di Portofino, successivamente indicato come
Decreto;
VISTA: la
propria ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998, inerente a quanto
sopracitato;
VISTA: le
direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente con Dispaccio n°
4275/5/MIN in data 28.08.98;
VISTO:
l’art 7 della Legge 16.07.1998, n° 239;
VISTA: la
perimetrazione riportata dal Decreto ed allegata, come parte integrante
della presente Ordinanza;
VISTI:
gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione parte marittima;
VISTA: la
competenza del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure su parte
dell’area della riserva marina di Portofino ed in particolare:
a) l’area di riserva generale da Punta Carega a Punta Portofino, ricadente
nel Comune di Portofino;
b) l’area di riserva parziale da Punta Portofino a Punta Pedale, ricadente
nei Comuni di Portofino e di Santa Margherita Ligure;
RITENUTO:
necessario disciplinare transitoriamente in attesa della costituzione
degli organi dell’Ente Gestore e dell’emanazione del previsto Regolamento
le attività nautiche dell’area naturale marina protetta di Portofino
ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo:
RENDE NOTO
La riserva
integrale è costituita nell’area marina di Cala dell’Oro, interna alla
congiungente Punta Torretta – Punta del Buco ed è delimitata dalla
congiungente i punti sottoindicati e la costa:
(OMISSIS)
Nella riserva
integrale dell’area marina protetta di Portofino (Cala dell’Oro)
sono vietati:
– la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio di qualsiasi tipo di mezzo
nautico;
– qualsiasi tipo di pesca
– la balneazione.
ORDINA
Art. 1 –
RISERVA GENERALE
La riserva
generale comprende il tratto di mare da Punta Portofino a Punta della
Chiappa e la costa con esclusione della riserva integrale di Cala dell’Oro
e fatto salvo il corridoio di accesso a S. Fruttuoso ed è delimitata dalla
congiungente i punti sottoelencati:
(OMISSIS)
Nella zona di
riserva generale sono vietati:
– l’ancoraggio;
– l’ormeggio non regolamentato;
– la pesca subacquea.
Sono consentiti:
– l’accesso a remi o a vela, con la possibilità di dare fondo all’ancora,
soltanto a piccole unità navali non più lunghe di 6 metri circa.
La velocità dovrà essere mantenuta non superiore ai 5 nodi e le rotte, per
raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari
all’andamento della linea di costa.
Le unità da diporto da 7 metri in su, rispettando le modalità di
navigazione precedentemente espresse, potranno accedere e dare fondo solo
su autorizzazione della Capitaneria di Porto;
– le immersioni subacquee guidate a cura di imprese/associazioni
autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Genova e già operative dalla
data di entrata in vigore del Decreto. Tali attività subacquee dovranno
essere compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione
dei fondali (fotografie, riprese subacquee, turismo subacqueo , etc.);
– l’esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori
residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con i
mezzi e nei luoghi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista
regolamentazione da parte dell’Ente di Gestione, con le unità navali e con
gli strumenti da pesca indicati nella licenza, e nei luoghi di pesca
tradizionali nell’ambito della zona "B");
– la balneazione;
– l’attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello;
– l’attività di pesca sportiva da natante (a remi o a vela non più lunghi
di 6 metri circa) con l’uso di canna e lenza da fermo esercitata da
cittadini di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure.
ARTICOLO 2 –
RISERVA PARZIALE
La riserva
parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla punta Portofino
e la costa, fatto salvo il corridoio di accesso al Porto di Portofino, e
da Punta Chiappa a Punta Cannette ed è delimitata dalla congiungente i
punti sottoindicati:
(OMISSIS)
Nella zona di
riserva parziale sono vietati:
– l’ancoraggio;
– l’ormeggio non regolamentato;
– la pesca subacquea.
Sono consentiti:
– l’accesso e l’ancoraggio di piccole unità a remi, a vela, a motore
non più lunghe di 6 metri circa.
La velocità dovrà essere mantenuta non superiore a 5 nodi e le rotte per
raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari
all’andamento della linea di costa.
Nella zona compresa tra le congiungenti punto A (Punta del Pedale), punto
C (Punta Caieca) e punto B (Lat. 44°18′.42N e Long. 009°13′.10E) l’accesso
e l’ancoraggio è consentito senza autorizzazione anche ad unità da diporto
da 7 metri in su con le modalità di avvicinamento già precedentemente
espresse per i natanti minori.
Nelle restanti zone della riserva parziale le unità da diporto da sette
metri in su potranno accedere e dare fondo solo su autorizzazione della
Capitaneria di Porto;
– le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e
la conservazione dei fondali, sia singole che guidate;
– l’esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori
residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con
mezzi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista
regolamentazione da parte dell’ente di gestione, con le unità navali e con
gli strumenti da pesca indicati nella licenza);
– la balneazione;
– la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo, da riva o con natanti
non più lunghi di 6 metri circa
Articolo 3 –
ROTTE E VELOCITA’
Le unità navali
in navigazione nella fascia di mare prospicente l’area marina protetta di
Portofino, per una larghezza di mille metri a partire dai confini
dell’area protetta, devono procedere a velocità non superiore a 10 nodi.
Tale limite non si applica per i battelli di linea per il trasporto
passeggeri.
Articolo 4 –
CORRIDOIO E PORTO DI PORTOFINO
Il corridoio di
accesso al Porto di Portofino è riservato al transito.
Tutte le unità che navigano nel suddetto corridoio devono procedere alla
velocità massima di 5 nodi.
Nell’area del Porto di Portofino, delimitata dalla linea immaginaria
congiungente Punta Caieca e Punta Coppo, in assenza dell’Ente gestore
della riserva, l’approdo ai pontili e l’ormeggio alle strutture fisse e ai
galleggianti, è regolamentato dai titoli concessori in corso di validità e
dalle ordinanze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita
Ligure.
Articolo 5 –
SANZIONI
I contravventori
alle disposizioni fissate con la presente ordinanza ed ai divieti
contenuti nel decreto 6 giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente saranno
perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai
sensi dell’art. 30 della Legge 30.12.1982, n° 979, che prevede la sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, nonchè la confisca delle
cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la
violazione e la restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
L’ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998 è abrogata.
Santa Margherita Ligure, 05.09.1998
IL COMANDANTE
Tenente di
Vascello (CP) Pil.
F/to Guido
FERRARO