CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA
ORDINANZA N° 42/98
Il Capitano di
Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e del
Circondario Marittimo della Spezia:
VISTO il
Decreto 12 dicembre 1997 del Ministero dell’Ambiente, istitutivo dell’area
naturale marina protetta denominata "Cinque Terre" (di seguito citato come
Decreto);
VISTA la
Legge 31 dicembre 1982 n° 979 recante disposizioni per la difesa del mare,
nonchè la Legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n.° 394, ed in
particolare l’art. 19 punto 7, che affida alle Capitanerie di Porto la
sorveglianza sulle aree marine protette;
RICONOSCIUTA
la necessità e l’urgenza di dare una prima immediata tutela ai beni
ambientali rientranti nella zona "A" (riserva integrale) e "B" (riserva
generale) dell’area naturale in questione, in attesa della costituzione
dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre quale gestore dell’area e
dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 7 del Decreto;
VISTI gli
articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
attuazione,
A V V I S A
con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998 del Decreto
istitutivo è stata creata l’area naturale marina protetta denominata
"Cinque Terre". L’Area va dal litorale sottostante il monte Vé (o Focone),
in Comune di Levanto, al litorale sottostante al Santuario di Riomaggiore
e si estende verso il largo all’incirca fino alla batimetrica dei 50
metri;
all’interno di
tale area vi sono due zone di riserva generale, intorno a Punta
Mesco (Comuni di Levanto e Monterosso al Mare) e intorno al santuario di
Riomaggiore;
all’interno
della zona di riserva generale di Punta Mesco vi è una porzione di area
classificata come zona di riserva integrale, il tutto come
evidenziato nell’allegata planimetria e analiticamente con le coordinate
geografiche nel Decreto;
nella zona di
riserva generale sono vietate la pesca a strascico e la pesca
subacquea mentre la pesca è riservata ai pescatori professionisti dei
Comuni di Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore, con
attrezzi selettivi e con imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non
superiore a 10 metri;
nella zona di
riserva integrale sono vietate ogni forma di pesca, di navigazione a
motore e di immersioni subacquee.
O R D I N A
ARTICOLO 1
Nella zona di
riserva generale dell’area naturale marina protetta delle Cinque
Terre, così come descritta in premessa è fatto divieto di ancoraggio e
ormeggio per tutte le imbarcazioni e natanti da traffico, pesca e diporto.
Le unità in transito non devono superare la velocità di 8 nodi.
ARTICOLO 2
Nella zona di
riserva integrale è vietato l’ancoraggio e l’ormeggio di ogni tipo di
mezzo nautico. In tale zona è consentito il transito di natanti non
provvisti di motore.
ARTICOLO 3
I contravventori
alla presente Ordinanza e ai divieti contenuti nel Decreto saranno puniti,
semprechè il fatto non costituisca più grave illecito o reato, ai sensi
dell’articolo 30 della legge 979/1982 che prevede l’ammenda da lire
200.000 a 5.000.000.
La Spezia, 11 marzo 1998
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Stefano VIGNANI