Ce l’avete fatta: finalmente siete riusciti a incastrare tutti gli impegni lavorativi/famigliari/sportivi ed avete prenotato una bella vacanza subacquea per dedicarvi alla vostra passione.
Tutto è pronto, avete già provveduto al pagamento della vacanza e manca solo una decina di giorni alla partenza quando… il giornale annuncia che proprio in quella parte di mondo in cui avete prenotato il viaggio, per ragioni varie (sommosse, terremoti, vulcani, epidemie, ecc), non è proprio il caso di recarsi.
Che fare? Nel caso in cui si decida di rinunciare al viaggio, quando è possibile ottenere il rimborso di quanto versato? Quando, invece, si rischia di perdere una somma a titolo di penale, o anche l’intero costo del viaggio?
La normativa di settore (Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) non disciplina tale caso, ma limita il diritto del turista di recedere dal contratto senza penali solo nei casi di cui agli artt. 40 (Revisione del prezzo) e 41 (modifica delle condizioni contrattuali).
In particolare, l’art. 40 attribuisce al turista la facoltà di esercitare il diritto di recesso senza il pagamento di alcuna penale nell’ipotesi di aumento del prezzo del pacchetto turistico, mentre l’art. 41 disciplina il caso di modifica unilaterale da parte del tour operator di uno o più elementi essenziali del contratto.
La normativa in esame, quindi, non contempla un generico diritto di recesso a protezione del Turista ovvero un diritto di ripensamento ad nutum del Turista che acquisti un pacchetto turistico, ma solamente un diritto di recesso per giusta causa nelle situazioni tassativamente indicate dagli artt. 40 e 41 citati.
Il recesso ad nutum, non motivato ex artt. 40 e 41, nella prassi è comunque possibile, previo però il pagamento di una somma, c.d. penale, il cui ammontare varia in base al momento della comunicazione del recesso ed in misura proporzionale all’avvicinarsi della data di inizio del viaggio: più è prossima la data di partenza, più salata la penale da versare in caso di recesso del turista.
Nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto dipenda dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore, l’art. 46 Codice del Turismo prevede l’esonero di responsabilità per l’organizzatore e l’intermediario del viaggio: tali soggetti non saranno pertanto tenuti al risarcimento del danno da inadempimento o da vacanza rovinata, ma dovranno comunque apprestare “con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio”, ovvero il rientro a casa senza spese.
In tali casi, verificatesi ad esempio in occasione della sospensione di tutti i voli con rotta in Nord Europa a causa dei fumi rilasciati dall’eruzione del vulcano Finlandese avvenuta nel 2010, i tour operator dovettero annullare tutti i pacchetti turistici con destinazioni che implicassero il sorvolo dell’area interessata dai fumi del vulcano, offrendo al turista l’alternativa tra il cambio di destinazione – senza ulteriori spese ed allo stesso costo del viaggio prenotato – ovvero il rimborso delle somme versate.
In tal caso, l’impossibilità assoluta di sorvolare la zona interessata dai fumi del vulcano veniva senza dubbio inquadrata nel caso fortuito o di forza maggiore, non imputabile ad alcuna delle parti, che dava la facoltà al turista di recedere dal contratto senza alcuna spesa e senza essere soggetto al cambio forzato di destinazione.
Ma cosa accade nel caso in cui, per eventi non imputabili né al turista né al tour operator, il viaggio prenotato si riveli – se non proprio impossibile – quantomeno sconsigliabile, se non pericoloso?
Nel silenzio della legge, è intervenuta la giurisprudenza a dare un’interpretazione ed una soluzione ai due contrapposti interessi delle parti: l’interesse del turista, di recedere dal contratto di viaggio senza il pagamento di alcuna penale nel caso in cui la meta del viaggio non si riveli sicura/praticabile; quello dei tour operator, che hanno interesse a considerare il contratto di viaggio comunque valido, e quindi ad ottenere il pagamento delle penali di recesso nel caso in cui il turista non intenda più partire.
Sul punto, la Cassazione civile , sez. III, sentenza 24.07.2007 n° 16315, a cui sono seguite molte altre dello stesso indirizzo, ha ritenuto che “Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) connota la causa concreta del contratto.
Ne deriva che eventi sopravvenuti alla stipula del contratto, quali l’imperversare di un’epidemia nel luogo prescelto per le vacanze, incidendo negativamente sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, sulla “finalità turistica” del viaggio, comportano l’estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso.
Il venir meno dell’interesse creditorio dovuto alla sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto, infatti, comporta l’estinzione di quest’ultimo anche nell’ipotesi in cui la prestazione dedotta in obbligazione sia astrattamente ancora eseguibile”.
Pertanto, il venir meno dello “scopo di piacere” del pacchetto vacanza, è causa per la giurisprudenza ormai consolidata, del diritto del turista di ottenere la risoluzione del contratto di viaggio senza alcuna penalità.
Ma quando un evento può ritenersi compromettere lo “scopo di piacere” e la finalità turistica della vacanza? Il concetto di “pericolo” è molto soggettivo e potrebbe essere utilizzato dal turista per recedere indiscriminatamente dal contratto di viaggio anche per motivi futili e non considerati pericolosi dalla gran parte delle persone.
Per porre un limite alla facoltà del turista di recedere indiscriminatamente da un (valido) contratto di viaggio in occasione di circostanze in grado di influire sulla godibilità della vacanza, è uso far riferimento ai comunicati pubblicati dal Ministero degli Esteri: se il sito della Farnesina pubblica lo “sconsiglio” di recarsi in una determinata zona o Paese, si ritiene che il pericolo sia effettivamente accertato e serio, tale da motivare uno stato di paura nel turista tale da compromettere il godimento della vacanza prenotata.
Attenzione però: lo “sconsiglio” deve essere attuale al momento previsto per la partenza del viaggio o comunque in una data molto prossima alla data di partenza, mentre non potranno esonerare il turista dal pagamento delle penali previste i recessi esercitati sulla scorta di pubblicazioni della Farnesina non riferibili al momento in cui deve essere eseguito il viaggio (ad esempio in un momento vicino alla prenotazione, ma lontano dalla data di effettiva partenza).
Grazie per il vostro suggerimento. E ‘utile per me.