LEGGE
REGIONALE N. 44 DEL 23-12-1999
REGIONE LIGURIA
NORME PER
L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 1 del 12 gennaio 2000
Il Consiglio
regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1 (Finalità )
1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività della guida
turistica, della guida ambientale e escursionistica, dell’accompagnatore
turistico, della guida subacquea, del direttore d’albergo e
dell’organizzatore di congressi indicando il settore d’azione, i requisiti
per l’esercizio dell’attività e per la certificazione di qualità .
ARTICOLO 2 (Definizione
delle attività professionali)
1. E’ guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o
gruppi di persone nella visita ad opere d’arte, a musei, a gallerie e a
scavi archeologici illustrando gli aspetti storici, artistici,
monumentali, paesaggistici e naturali.
2. E’ guida ambientale e escursionistica chi, per professione, accompagna
persone singole o gruppi di persone nella visita di ambienti naturali, ivi
compresi i siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di
illustrare le caratteristiche e l’evoluzione degli ecosistemi della
Liguria ed in particolare delle aree protette regionali, ferme restando le
competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze
naturali e quelle delle guide alpine di cui alla legge 2 gennaio 1989 n. 6
(ordinamento della professione di guida alpina).
3. L’attività di guida turistica e di guida ambientale e escursionistica
corrisponde ad ogni effetto, in relazione ai propri ambiti di competenza,
a quella di guida turistica specializzata prevista dall’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (atto di
indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche).
4. E’ accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o
all’estero, cura l’attuazione del programma predisposto dai soggetti
organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati,
fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle
zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide
turistiche e delle guide ambientali e escursionistiche. L’attività di
accompagnatore turistico corrisponde ad ogni effetto a quella di guida
accompagnatrice di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991 n. 391
(attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti
l’espletamento di attività economiche varie, a norma dell’articolo 16
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 – legge comunitaria 1990).
5. E’ guida subacquea chi, per professione, accompagna persone singole o
gruppi di persone, che abbiano svolto i necessari corsi di addestramento
alle immersioni subacquee, per l’osservazione e l’illustrazione
dell’ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne, anche
con l’ausilio dell’autorespiratore. Con specifica legge regionale sono
disciplinate l’attività di guida subacquea nonché le procedure per
ottenere l’idoneità all’esercizio della professione.
6. E’ direttore d’albergo chi, per professione, presta la propria attivitÃ
presso una azienda ricettiva alberghiera, con classificazione di almeno
tre stelle, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme
vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e
successive modificazioni, con compiti di direzione tecnico-amministrativa
e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed operative e
costituisce il punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e
l’amministrazione alberghiera.
7. E’ organizzatore di congressi chi, per professione, svolge la propria
opera nella produzione, organizzazione e gestione di iniziative
convegnistiche, simposi, manifestazioni e conferenze. L’organizzatore di
congressi può altresì fornire, ad esclusivo beneficio dei congressisti,
servizi di prenotazione alberghiera nonché organizzare servizi di
assistenza e di trasferimento, da e per le località in cui si svolgono i
congressi.
ARTICOLO 3 (Delega alle
Province)
1. L’esercizio delle attività amministrative di cui alla presente legge,
se non espressamente mantenute alla Regione, sono delegate alle Province.
2. I rapporti relativi alla delega sono disciplinati dall’articolo 19
della legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica
regionale) e successive modificazioni.
3. Per l’esercizio della delega le Province utilizzano le somme dovute ai
sensi dell’articolo 5 comma 2 e dell’articolo 10 comma 5, i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13, nonché i
contributi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 (contributi
alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in
materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali).
ARTICOLO 4 (Condizioni per
l’esercizio dell’attività professionale)
1. L’esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e
escursionistica e di accompagnatore turistico è subordinato
all’acquisizione di un apposito attestato di idoneità , ottenuto a seguito
di esame, rilasciato dalla Provincia competente e, per le guide turistiche
e per le guide ambientali e escursionistiche, valido nell’ambito
territoriale della medesima Provincia.
2. Le guide ambientali e escursionistiche sono autorizzate ad esercitare
la propria attività anche in quelle parti delle aree protette ricadenti al
di fuori dei confini della Provincia di appartenenza.
3. Le guide turistiche e le guide ambientali e escursionistiche idonee
presso una Provincia o in altra Regione possono acquisire l’idoneitÃ
presso altra Provincia ligure sostenendo solo la parte dell’esame
concernente la conoscenza storico-culturale ed ambientale del relativo
territorio, ovvero ottenere l’integrazione presso la propria Provincia per
la verifica della conoscenza di ulteriori lingue straniere. Tale ultima
possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici. Le guide
turistiche, le guide ambientali e escursionistiche e gli accompagnatori
turistici che intendono acquisire l’idoneità in altra professione
turistica, sono esentati dal sostenere l’esame per le lingue straniere di
cui sono già stati riconosciuti idonei.
4. Gli idonei che intendono esercitare la professione devono inviare una
comunicazione di inizio attività alla Provincia di residenza.
5. Gli accompagnatori turistici dichiarati idonei presso altre Regioni che
prendono la residenza in Liguria devono osservare la procedura prevista
dal comma 4.
6. La Provincia rilascia, a coloro che hanno effettuato la comunicazione
di cui al comma 4, un tesserino distintivo della validità di anni cinque,
sulla base di un tesserino tipo approvato dalla Regione, contenente fra
l’altro l’indicazione delle lingue conosciute, che deve essere esposto in
modo visibile durante l’esercizio dell’attività .
7. La cessazione dell’attività deve essere comunicata alla Provincia, o
alle Province, competenti entro novanta giorni.
8. L’idoneità professionale può essere ottenuta, oltreché con la procedura
di cui al comma 1, mediante il superamento di apposito esame conseguente
alla frequenza di corsi di formazione professionale la cui durata è
stabilita dalla Regione e organizzati ai sensi della legge regionale 5
novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive
del lavoro) e successive modificazioni, da parte di candidati in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5, che abbiano dimostrato, con idonea
documentazione, la conoscenza delle lingue straniere richieste per
ciascuna professione.
9. L’accertamento della formazione professionale per i cittadini di uno
Stato membro dell’Unione Europea avviene, per le guide turistiche, ai
sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319 (attuazione della
direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva
89/48/CEE) e, per gli accompagnatori turistici, ai sensi dell’articolo 6
commi 4 e 5 del decreto legislativo 391/1991.
10. Per le attività di cui al presente articolo è vietato avvalersi di
soggetti privi di attestato di idoneità , salvo quanto previsto
dall’articolo 9.
ARTICOLO 5 (Requisiti per
l’ammissione all’esame di idoneità )
1. Ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità , di cui all’articolo 4,
gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno
regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) avere età non inferiore ad anni diciotto;
c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall’articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e successive modificazioni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione;
d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o di diploma conseguito all’estero per il quale sia valutata
l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
e) essere residenti in Liguria, salvo quanto previsto all’articolo 4,
comma 3.
ARTICOLO 6 (Elenchi
regionali)
1. Presso la Regione sono tenuti gli elenchi delle guide turistiche, delle
guide ambientali e escursionistiche e degli accompagnatori turistici in
cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio
attività alle competenti Province. Gli elenchi sono pubblicati annualmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
2. La Regione provvede alla cancellazione dagli elenchi: a richiesta
dell’interessato, per cessazione dall’attività o negli altri casi previsti
per legge.
3. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni dalla loro
acquisizione, i dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni di cui
ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 7 (Agevolazioni
per le guide turistiche e per le guide ambientali e escursionistiche)
1. Le guide turistiche e le guide ambientali e escursionistiche
nell’esercizio della propria attività professionale, sono ammesse
gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le
gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili
caratteristiche, sempreché rientranti nei siti di propria competenza
professionale, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti locali
e di privati, ai sensi dell’articolo 12 del regio decreto legge 18 gennaio
1937 n. 448 convertito nella legge 17 giugno 1937 n. 1249, ovvero in
occasione di esposizioni e manifestazioni artistico-culturali organizzate
nei medesimi ambiti.
ARTICOLO 8 (Tariffe)
1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Regione e alle Province le tariffe che intendono praticare
l’anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.
ARTICOLO 9 (Deroghe alla
disciplina ordinaria)
1. Per le guide turistiche provenienti da paesi dell’Unione Europea si
applicano le norme contenute nel d.P.R. 13 dicembre 1995.
2. Gli accompagnatori turistici provenienti dall’estero in accompagnamento
di turisti stranieri nell’ambito di un viaggio organizzato, possono
prestare la propria attività purché in possesso di idonea documentazione,
con traduzione in lingua italiana, atta a dimostrare la qualifica
posseduta.
3. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell’idoneitÃ
per l’esercizio della professione non si applicano:
a) a coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni, svolgono attivitÃ
didattiche o di tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e a
coloro che svolgono occasionalmente attività divulgative del patrimonio
artistico, culturale e naturalistico della Liguria che in occasioni quali
conferenze, convegni, congressi e manifestazioni, hanno la necessità di
illustrare all’uditorio l’oggetto della loro comunicazione o relazione;
b) a chi svolge, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo,
attività di accoglienza e assistenza da e per porti, aeroporti e stazioni
di mezzi collettivi di trasporto;
c) a coloro che svolgono gratuitamente, con carattere non professionale e
con capacità tecnico-culturale, l’attività a favore, esclusivamente, dei
soci e degli assistiti di enti e delle associazioni senza scopo di lucro.
Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di munirsi di apposito documento
rilasciato dall’ente o dall’associazione di appartenenza nel quale si
attesti la gratuità dell’attività e le capacità tecnico-culturali.
ARTICOLO 10 (Attestato di
qualità dei direttori d’albergo e degli organizzatori congressuali)
1. La Provincia verifica il possesso di conoscenze professionali, al fine
del rilascio di un apposito attestato di qualità relativo alla professione
di direttore d’albergo o di organizzatore di congressi, mediante colloquio
riservato a coloro che abbiano esercitato la professione per almeno tre
anni complessivi negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti
di cui al comma 3.
2. L’effettivo esercizio dell’attività deve essere dimostrato da idonea
documentazione stabilita dalla Regione da emanarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell’ammissione al colloquio i richiedenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti o operare da almeno un anno in Liguria;
b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la
loro posizione ai sensi del d.lgs. 286/1998;
c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall’articolo 11 del
testo unico approvato con r.d. 773/1931 e successive modificazioni, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o di diploma conseguito all’estero per il quale sia valutata
l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
e) conoscere due lingue straniere di cui almeno una, a scelta fra il
francese, l’inglese, lo spagnolo o il tedesco dimostrate mediante idonea
certificazione.
4. A coloro che superano il colloquio è rilasciato l’attestato di qualità .
5. Ai fini del rilascio dell’attestato di qualità , è altresì considerato
valido il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di
corsi di formazione professionale la cui durata è stabilita dalla Regione
e organizzati ai sensi della l.r. 52/1993 e successive modificazioni, da
parte dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
ARTICOLO 11 (Elenco
regionale dei possessori di attestato di qualità )
1. Presso la Regione è tenuto un elenco dei soggetti che hanno ottenuto
l’attestato di qualità di cui all’articolo 10, che è pubblicato
annualmente sul BURL.
2. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni, i nominativi
dei soggetti a cui è stato rilasciato l’attestato di qualità , anche al
fine della loro iscrizione nell’elenco regionale, nonché le informazioni
necessarie alla cancellazione in caso di:
a) cessazione definitiva dell’attività ;
b) comportamento gravemente scorretto nell’esercizio dell’attivitÃ
professionale;
c) richiesta dell’interessato;
d) condanna tra quelle previste dall’articolo 10, comma 3, lettera c).
ARTICOLO 12 (Commissioni,
procedure e prove d’esame)
1. In ogni Provincia sono istituite le commissioni esaminatrici per il
conseguimento dell’idoneità alla professione di guida turistica, di guida
ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico e quelle per
ottenere l’attestato di qualità di direttore d’albergo e di operatore
congressuale.
2. Le commissioni sono nominate dalle Province e restano in carica quattro
anni.
3. Ai componenti delle commissioni sono corrisposte le indennità previste
dalla normativa vigente.
4. I bandi di esame per l’idoneità all’esercizio delle professioni di
guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore
turistico sono emanati entro il 30 settembre di ogni biennio.
5. I colloqui per l’ottenimento dell’attestato di qualità si svolgono di
norma ogni due anni, in relazione alle richieste pervenute.
6. Due o più Province possono concordare di far svolgere delle sessioni di
esame in forma unificata con la possibilità per i candidati di dimostrare
la conoscenza complessiva dei territori interessati. In tale ultimo caso
le idoneità acquisite valgono per i territori delle Province interessate.
Anche i colloqui per l’ottenimento dell’attestato di qualità possono
essere organizzati in forma unificata.
7. La Giunta regionale emana direttive in ordine alla composizione delle
commissioni, alle relative prove d’esame o di colloquio e alle procedure
delle stesse.
ARTICOLO 13 (Sanzioni
amministrative pecuniarie)
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per l’esercizio, anche occasionale, della professione di guida
turistica, di guida ambientale e escursionistica senza la prescritta
idoneità , da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire
3.000.000 se le ipotesi precedenti sono riferite all’attività di
accompagnatore turistico. Le precedenti sanzioni sono applicate anche se
l’attività è esercitata nonostante condanna che inibisca la professione
ovvero se l’esercizio avviene nei casi di sospensione di cui all’articolo
14;
b) per l’esercizio della professione senza la comunicazione di inizio
attività di cui all’articolo 4 comma 4, o qualora detto esercizio avvenga
nonostante la cancellazione dagli elenchi regionali per richiesta
dell’interessato o per cessazione dell’attività di cui all’articolo 6,
comma 2, da lire 500.000 a lire 1.500.000;
c) per la mancata esposizione del tesserino rilasciato ai sensi
dell’articolo 4 comma 6, da lire 100.000 a lire 300.000;
d) per chiunque, a fini di lucro, al di fuori delle deroghe di cui
all’articolo 9, si avvalga di soggetti non idonei all’esercizio della
professione, da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;
e) per la mancata esibizione dei documenti di cui all’articolo 9 comma 3
lettera c), da lire 100.000 a lire 300.000;
f) per le guide turistiche provenienti dall’estero non in possesso della
documentazione prevista dall’articolo 1 del d.P.R. 13 dicembre 1995 e per
gli accompagnatori turistici non in possesso della documentazione di cui
all’articolo 9 comma 2, da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
2. Per l’accertamento delle infrazioni e per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa
individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni.
ARTICOLO 14 (Altre
sanzioni amministrative)
1. L’esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e
escursionistica e di accompagnatore turistico può essere sospeso dalla
Provincia, per un periodo da uno a sei mesi, in caso di comportamento
scorretto nell’esercizio dell’attività professionale riscontrato
nell’ambito della funzione di vigilanza o desumibile da reiterati reclami
presentati dai clienti, per i quali se ne sia accertata la veridicità .
ARTICOLO 15 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 25 gennaio 1993 n. 6 (norme per l’esercizio della
professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico,
accompagnatore turistico);
b) legge regionale 15 dicembre 1993 n. 58 (norme per l’esercizio
dell’attività professionale di direttore d’albergo) con esclusione
dell’articolo 19;
c) legge regionale 24 febbraio 1995 n. 14 (riapertura dei termini per
l’applicazione delle norme transitorie previste dall’articolo 19 della
legge regionale 5 agosto 1993 n. 37 recante norme per l’esercizio
dell’attività di organizzatore professionale di congressi e dell’articolo
17 della legge regionale 15 dicembre 1993 n. 58 recante norme per
l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo);
d) legge regionale 28 gennaio 1998 n. 5 (norme sugli organizzatori
professionali di congressi).
ARTICOLO 16 (Norme
transitorie e finali)
1. I soggetti di cui all’articolo 4 comma 4, effettuano un versamento a
favore della Provincia, a titolo di rimborso per il costo del tesserino,
il cui importo è stabilito con provvedimento della Regione.I richiedenti
all’ammissione agli esami di cui agli articoli 5 e 10 effettuano un
versamento a favore della Provincia competente, a titolo di concorso
spese, il cui importo è stabilito dalla Regione.
2. Negli elenchi regionali di cui all’articolo 6 sono inserite d’ufficio
le guide turistiche, le guide escursionistiche ed ambientali e gli
accompagnatori turistici già in possesso dell’idoneità e del segno
distintivo regionale previsti dalla l.r. 6/1993. A tal fine la figura di
guida naturalistica corrisponde a quella di guida ambientale e
escursionistica.
3. I segni distintivi rilasciati dalla Regione, ai sensi della l.r.
6/1993, hanno una validità di cinque anni dalla data del rilascio, alla
scadenza dei quali dovrà essere fatta richiesta alla Provincia competente
del tesserino di cui all’articolo 4 comma 6.
4. A coloro che siano in possesso dell’idoneità in forza della l.r.
6/1993, senza aver successivamente acquisito il segno distintivo, si
applicano le norme previste dall’articolo 4 comma 4.
5. Le procedure d’esame attivate ai sensi della l.r. 6/1993, pendenti
all’entrata in vigore della presente legge, sono terminate con le modalitÃ
previste dalla medesima legge.
6. Eventuali sessioni d’esame indette ai sensi della l.r. 58/1993 e
successive modificazioni e della l.r. 5/1998, nel corso dell’anno 1999,
sono terminate con le procedure previste dalle medesime leggi.
7. L’attestato di qualità è rilasciato d’ufficio agli operatori
congressuali e ai direttori d’albergo che hanno superato gli accertamenti
delle capacità professionali ai sensi della legge regionale 5 agosto 1993
n. 37 (norme per l’esercizio dell’attività di organizzatore professionale
di congressi) o ottenuta l’abilitazione prevista dalla l.r. 58/1993 e
successive modificazioni.
8. Gli interpreti turistici in possesso dell’idoneità prevista dalla l.r.
6/1993 sono esentati, per le lingue straniere in cui risultano giÃ
abilitati, da sostenere la relativa prova negli esami previsti dalla
presente legge.
9. Ai fini di cui al comma 8, è conservato dalla Regione l’elenco di
coloro che avevano ottenuto la licenza di interprete turistico ai sensi
della l.r. 6/1993.
10. Le prime direttive di cui all’articolo 12 comma 7 sono emanate entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 17 (Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, si provvede con gli stanziamenti
iscritti al capitolo 561 “Fondo per l’esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle Province in materia di turismo (legge
regionale 22 luglio 1991, n. 13)� dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi
bilanci.
3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16, comma 6, il capitolo
8455 “Spese per l’espletamento di esami e l’accertamento di requisiti
tecnici riguardanti operatori professionali nel settore turistico (leggi
regionali 5 agosto 1993, n. 37, 15 dicembre 1993, n. 58 e 28 gennaio 1998,
n. 5)� dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è
soppresso dall’esercizio finanziario 2000.