PROPOSTA DI LEGGE n. 2080
Art. 1.
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione
regionale in materia di ordinamento della professione della guida subacquea,
anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. É guida subacquea chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e
non continuativo, le seguenti attività :
a) accompagnamento di persone in escursione di prevalente interesse subacqueo o
turistico-subacqueo;
b) organizzazione di immersioni subacquee.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 é
ammesso in qualsiasi zona d’acqua ove non vi sia divieto di balneazione,
immersione, ancoraggio e pesca ed é riservato agli operatori iscritti all’albo
professionale delle guide subacquee.
Art. 3.
1. La professione di guida subacquea si articola nei gradi di:
a) aspirante guida;
b) guida subacquea-accompagnatore.
2. L’esercizio stabile della professione di guida subacquea, nei due gradi di
aspirante guida e di guida subacquea, é subordinato all’iscrizione in appositi
albi professionali, articolati per regione e tenuti sotto la vigilanza della
regione e dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all’articolo 10.
3. L’iscrizione dell’aspirante guida e della guida subacquea all’albo
professionale di una regione abilita all’esercizio della professione in tutto il
territorio nazionale.
4. L’iscrizione va fatta nell’albo della regione nel cui territorio si intende
esercitare la professione. É ammessa, nel caso l’aspirante guida o la guida
subacquea intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di piú
regioni, l’iscrizione in piú di un albo, sempreché sussistano i requisiti
previsti dall’articolo 5.
5. É considerato esercizio stabile della professione di aspirante guida e guida
subacquea, l’attività svolta dall’aspirante e dalla guida subacquea che abbia un
recapito, anche se stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero
che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
6. Possono richiedere di essere immessi negli elenchi regionali delle aspiranti
guide i sommozzatori esperti che abbiano almeno tre anni di attività dopo il
conseguimento di un documento didattico riconosciuto, rilasciato dalle
organizzazioni subacquee nazionali.
7. I sommozzatori esperti potranno praticare l’attività sotto la direzione di
una guida subacquea.
Art. 4.
1. Possono ottenere l’iscrizione negli albi delle guide subacquee o degli
aspiranti coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età minima di ventuno anni per le guide subacquee e di diciotto anni per gli
aspiranti;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla USL locale
del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici o per le quali non sia stata applicata la so spensione condizionale della
pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.
Art. 5.
1. É ammesso il trasferimento, a domanda, della guida subacquea e
dell’aspirante, iscritti nell’albo di una regione, all’albo corrispondente di
un’altra regione.
2. Il trasferimento é disposto dal collegio regionale competente per l’albo nel
quale é richiesta l’iscrizione, a condizione che l’interessato abbia la propria
residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione
medesima.
Art. 6.
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come guida subacquea o
aspirante, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi, e superamento
dei relativi esami.
2. I corsi dovranno formare operatori con i seguenti requisiti:
a) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti
sportivi, paesaggistici, turistici, ecologici, anche in relazione alle
corrispondenti zone emerse;
b) nozioni di biologia marina, geologia, meteorologia, marineria, delle attivitÃ
applicative subacquee, quali fotografia, archeologia e acquariologia, della
storia della zona di pertinenza, di legislazione in materia;
c) capacità di organizzare e guidare gruppi di subacquei in immersione, di
programmare l’immersione di gruppi, di condurre natanti e imbarcazioni;
d) conoscenza teorico pratica delle tecniche di salvamento subacqueo, pronto
soccorso e rianimazione.
3. I corsi saranno organizzati dalle regioni direttamente o tramite le
organizzazioni nazionali dei subacquei in collaborazione con le organizzazioni
ambientalistiche.
4. Le organizzazioni nazionali dei subacquei, potranno, a loro volta,
organizzare direttamente corsi riconosciuti.
5. Le spese relative all’organizzazione dei corsi sono a carico delle rispettive
regioni nell’ambito dei programmi regionali relativi alla formazione
professionale.
Art. 7.
1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed é rinnovata previo
accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi dell’articolo 4, lettera c) .
2. Il rinnovo é altresà subordinato all’adempimento degli obblighi di
aggiornamento professionale di cui all’articolo 8.
Art. 8.
1. Le guide subacquee e gli aspiranti sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre
anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale
delle guide della regione nel cui albo sono iscritti.
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo
del collegio regionale delle guide.
Art. 9.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide subacquee e degli
aspiranti, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il
direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima
giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 10.
1. In ogni regione é istituito, come organismo di autodisciplina e di
autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide subacquee e
degli aspiranti guide.
2. Del collegio regionale delle guide subacque e degli aspiranti guide fanno
parte di diritto tutte le guide subacquee e aspiranti iscritti negli albi della
regione, nonché le guide e gli aspiranti che abbiano cessato l’attività per
anzianità o per invalidità , residenti nella regione.
3. L’assemblea del collegio formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge
regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i suoi componenti e
scelti per almeno tre quarti fra le guide subacquee iscritte nel medesimo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli
iscritti nell’albo delle guide subacquee componenti del direttivo medesimo.
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione
dell’approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decide il direttivo
ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne
faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovraintende
all’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 6.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide é esercitata dalla competente
autorità della regione.
Art. 11.
1. Spetta all’assemblea del collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal
direttivo o da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali
nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole
di deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di
altre categorie professionali;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su
tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della
professione, nonché l’attività delle guide;
e) organizzare i corsi;
f) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle
leggi regionali.
Art. 12.
1. É istituito un collegio nazionale delle guide subacquee e aspiranti, come
organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale delle guide subacquee e aspiranti ha un direttivo
formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi
costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome dotate di
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni di
guide subacquee e aspiranti, nonché da un eguale numero di altri membri eletti
direttamente da tutte le guide subacquee e aspiranti iscritti negli albi
professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle
guide subacquee e aspiranti.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due
terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior
numero di voti.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta
altresà stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni
medesime.
Art. 13.
1. L’esercizio abusivo della professione, é punito ai sensi dell’articolo 348
del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente in una
regione diversa da quella nel cui albo é iscritto o temporaneamente aggregato, é
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un
milione.
3. La sanzione é applicata dalla autorità regionale competente per territorio.
Art. 14.
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi
sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento
della professione di guida subacquea, i programmi, i corsi e i criteri per le
prove d’esame per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di
guida o aspirante guida subacquea sono definiti dagli organi regionali, ovvero
provinciali competenti.