PROPOSTA DI LEGGE n. 1885
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge)
1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi
fine e titolo nell’ambito delle acque marittime territoriali e di quelle interne
sono disciplinate dalla presente legge che viene applicata in tutti i settori di
attività sia pubblici che privati. Nei riguardi dei servizi di protezione
civile, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze connesse all’espletamento del servizio.
Art. 2. (Categorie professionali)
1. Sono istituite le seguenti categorie:
a) operatori tecnici subacquei (OTS);
b) operatori tecnici iperbarici (OTI);
c) palombari.
Art. 3. (Definizione delle categorie)
1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono attivitÃ
subacquee lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione
operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas respiratori, sia per
operatività d’intervento che di routine , con l’ausilio di apparecchi, sistemi,
impianti in ambienti confinati iperbarici e mezzi comunque atti alla
respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria, ossigeno puro
o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in OTS
di terza, seconda e prima categoria, come precisato nelle norme di at tuazione
della presente legge di cui all’articolo 20.
2. Sono OTI coloro che, qualunque ne sia il fine svolgono, a terra o su
piattaforma o a bordo di natanti appoggio o di supporto per lavori subacquei,
attività iperbariche professionali di assistenza tecnica o parasanitaria di
qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa all’esterno di
camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, per e in bassa, alta e altissima
batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di
gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all’interno
dei medesimi. Essi sono suddivisi in OTI di terza, seconda e prima categoria
come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui
all’articolo 20.
3. Sono palombari coloro che, qualsiasi ne sia il fine, svolgono attivitÃ
subacquee professionali di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione
operativa, in basso, alto e altissimo fondale, con l’ausilio di scafandri di
qualunque tipo, genere, forma e di mezzi, apparecchi e sistemi alimentati
esclusivamente dalla superficie ed idonei alla respirazione, a pressione
maggiore di quella atmosferica, di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche
appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in palombari di terza,
seconda, prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente
legge di cui all’articolo 20.
Art. 4. (Limiti di età )
1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere professionale, svolte
all’interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di cui all’articolo 3, commi 1
e 2, possono essere svolte, ai sensi dell’articolo 11;
a) dal diciottesimo anno di età , sino al compimento del quarantacinquesimo, con
l’osservanza di accertamenti medico-sanitari annuali;
b) dal compimento del quarantacinquesimo sino al compimento del cinquantesi mo
anno di età con l’effettuazione semestrale di accertamenti medico-sanitari;
c) dal compimento del cinquantesimo anno di età e fino al pensionamento, con
l’effettuazione di accertamenti medico-sanitari trimestrali.
Art. 5. (Registro compartimentale delle imprese abilitate ai lavori subacquei
ed iperbarici)
1. Al fine di una migliore tutela dei lavoratori e dei rispettivi datori di
lavoro impegnati in attività lavorative subacquee ed iperbariche, il Ministro
dei trasporti e della navigazione provvederà , entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, ad emanare le norme
per la istituzione e la regolamentazione di un apposito "Registro
compartimentale delle imprese abilitate ai lavori subacquei ed iparbarici",
tenuto presso gli uffici compartimentali delle sedi marittime della Capitaneria
di porto.
2. Alle imprese di cui al comma 1 é fatto obbligo di provvedere a fornire tutte
le informazioni riguardanti le attrezzature ed apparecchiature individuali e
collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle
manutenzioni effettuate, per il controllo e relativo collaudo da parte delle
autorità competenti, al fine di rendere chiare eventuali responsabilità agli
effetti sia penali che civili.
3. La imprese iscritte nei Registri compartimentali sono abilitate ad assumere
lavori subacquei ed iperbarici sull’intero territorio nazionale.
Art. 6. (Matricole e registri)
1. L’esercizio delle attività professionali degli OTS, degli OTI e dei
palombari é subordinato all’iscrizione nella categoria della gente di mare
(articolo 115, del codice della navigazione, seconda categoria) e quindi, nelle
matricole di cui all’articolo 118 del co dice della navigazione, comma primo,
tenute dagli uffici di compartimento marittimo di cui all’articolo 219 del
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. L’esercizio delle attività svolte dagli OTS, dagli OTI e dai palombari
nell’ambito dei porti, considerate le particolari caratteristiche ambientali e
tipologiche dei lavori che vengono effettuati, é subordinata all’iscrizione nei
registri di cui all’articolo 118 del codice della navigazione, comma secondo,
tenuto dagli uffici di compartimento marittimo e con l’osservanza di quanto
previsto dai decreti ministeriali della marina mercantile 13 gennaio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 e 2 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell’8 marzo 1982 ed eventuali
modifiche di necessario, costante aggiornamento alle specifiche esigenze, purché
non in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.
Art. 7. (Iscrizione nelle matricole o nei registri)
1. Per ottenere l’iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli
OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quarantacinque;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati facenti parte della Unione europea o
anche di altri Stati che assicurino parità di trattamento;
c) idoneità psicofisica accertata mediante visite mediche specialistiche
effettuate in conformità alla apposita scheda sanitaria allegata alle norme di
attuazione della presente legge di cui all’articolo 20. Tali visite mediche
devono essere effettuate solo presso centri di medicina iperbarica che
assicurino un obiettivo giudizio selettivo, autorizzati o dall’assessorato alla
sanità della regione territorialmente competente o da enti preposti alla
prevenzione e all’assisten za infortunistica, in base alla rispondenza degli
scopi della presente legge, alle strutture tecniche ed alla specifica esperienza
medico sanitaria necessaria all’accertamento del possesso del requisito di
idoneità di cui sopra, ai fini della professionalità degli OTS, degli OTI e dei
palombari. I requisiti che tali centri di medicina iperbarica devono possedere,
sono precisati nelle norme di attuzione della presente legge di cui all’articolo
20;
d) avere conseguito l’attestato di qualificazione professionale e allegato
brevetto al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati
regionali preposti all’istruzione professionale ed aventi strutture tecniche e
didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione
professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo
scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti in base ed ai sensi
di leggi vigenti od emanande in materia di istruzione professionale di carattere
nazionale e regionali di applicazione. Le strutture tecniche e didattiche di cui
sopra devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme di attuazione della
presente legge, di cui all’articolo 20. Ai fini dell’iscrizione é titolo valido,
inoltre, l’aver prestato servizio con la qualifica di sommozzatore o di
palombaro per almeno due anni nella Marina militare o nell’Arma dei carabinieri
o nel Corpo della guardia di finanza, previa omologazione delle suddette
qualifiche militari da parte degli organi preposti all’istruzione professionale
di cui alla presente lettera, e secondo le modalità indicate nelle norme di
attuazione della presente legge di cui all’articolo 20. Per i cittadini di Stati
esteri di cui alla lettera b) , il titolo di qualificazione professionale di cui
devono essere in possesso per l’iscrizione nelle matricole o nei registri é
valido solo se rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, preposte
all’istruzione professionale, dello Stato di cui l’interessato é cittadino;
e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore ad
un minimo di tre anni, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione. Al personale iscritto nelle matricole ai sensi
del presente articolo, viene rilasciato il libretto di navigazione previsto
dall’articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi
dell’articolo 220 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 328 del 1952. Al personale che opera nell’ambito dei porti
viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo,
dell’articolo 132 del codice della navigazione. Per la tenuta del libretto di
navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice
della navigazione e relativo regolamento. Il personale iscritto nelle matricole
non puó essere iscritto, contemporaneamente, nei registri e viceversa.
Art. 8. (Documenti per le iscrizioni)
1. Per l’iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI
ed i palombari devono produrre agli uffici di cui all’articolo 6:
a) tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6 in originale o in copia autenticata;
b) il libretto operativo personale (LOP) di cui all’articolo 9.
2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombari si applica il disposto dell’articolo 1283
del codice della navigazione.
Art. 9. (Libretto operativo personale)
1. Nell’atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle
matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per
la vidimazione iniziale, il libretto operativo personale (LOP). Tale LOP, deve
accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente
normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve
essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell’ispettorato del lavoro
o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e
marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura
dell’operatore interessato e con l’osservanza di quanto indicato dalle norme di
attuazione della presente legge di cui all’articolo 20.
2. Per la validità abilitante all’esercizio delle attività oggetto della
presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di
cui alle norme previste all’articolo 20, il LOP deve essere presentato, a cura
dell’interessato, all’ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato
per la sua vidimazione annuale; ovvero in qualsiasi periodo dell’anno perché
siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale o di qualsiasi
altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell’anno.
3. L’omessa presentazione del LOP comporta l’applicazione dell’ammenda da lire
1.000.000 a lire 1.500.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attivitÃ
operativa sino al momento della regolarizzazione della posizione
dell’interessato.
4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more
della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell’inadempiente
l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, e l’arresto sino a tre mesi, salvo
che il fatto non costituisca un piú grave reato.
5. In caso di recidiva nell’anno immediatamente successivo, l’omessa
presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri.
Art. 10. (Presentazione del LOP in caso di infortunio, incidente, o malattia)
1. In caso di infortunio o incidente, di qualsiasi genere e natura e da
qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una
interruzione dal lavo ro per almeno quindici giorni, l’operatore deve
presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni
dall’evento, il LOP all’ufficio di compartimento marittimo sotto la cui
giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o
incidente;
b) per l’annotazione dell’inizio di interruzione del lavoro dipendente sia da
infortunio o incidente che da malattia.
2. Il LOP sarà trattenuto dall’ufficio marittimo competente per tutto il periodo
di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all’operatore interessato a
presentazione da parte di questi del certificato medico attestante il ripristino
del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l’esercizio dell’attivitÃ
lavorativa. Ció dovrà risultare sullo stesso LOP vistato all’uopo dall’ufficio
di compartimento marittimo di cui al comma 1.
3. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti il ripristino dell’idoneitÃ
devono essere effettuati presso i centri di medicina iperbarica di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera c) .
4. L’inosservanza di quanto disposto dal presente articolo, comma 1, comporta la
cancellazione dalle matricole o dai registri e l’applicazione dell’ammenda da
lire 1.500.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto non costituisca un piú grave
reato.
5. Avverso il provvedimento di cancellazione dalle matricole o dai registri e di
applicazione dell’ammenda di cui al comma 4, adottato dal comandante del
compartimento marittimo competente, l’interessato potrà proporre ricorso al
Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità previste dalle
norme di attuazione della presente legge e di cui all’articolo 20.
6. In caso di impossibile compilazione del LOP da parte dell’operatore
interessato dipendente da grave infortunio o incidente o morte dello stesso, si
applica quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge e di cui
all’articolo 20.
7. Dopo la cancellazione dalle matricole o dai registri l’esercizio
dell’attività professionale é interdetta ad ogni effetto.
Art. 11. (Persistenza del requisito di psicoidoneità per l’esercizio delle
attività subacquee e iperbariche professionali)
1. La persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all’articolo
7, comma 1, lettera c) , é soggetta:
a) a controllo annuale, dalla data di prima iscrizione nelle matricole o nei
registri, effettuato secondo le modalità previste all’articolo 7, comma 1,
lettera c) , in base alla scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione
della presente legge di cui all’articolo 20; ferma rimane ogni altra modalitÃ
prevista dal citato articolo 7, comma 1, lettera c) , e salvi i casi di
incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche di cui
alle norme di attuazione della presente legge di cui all’articolo 20 ed alla
lettera b) ;
b) ad accertamenti medico-sanitari effettuati, preliminarmente alla ripresa
dell’attività lavorativa, cosà come previsto dall’articolo 10, comma 2, svolti
secondo le modalità previste dall’articolo 7, comma 1, lettera c) , in tutti i
casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche
di cui alla lettera a) , gli esiti degli accertamenti medico-sanitari di cui
sopra devono essere riportati sul LOP, vistato dall’ufficio di compartimento
marittimo competente, cosà come previsto dall’articolo 9.
2. Gli accertamenti medico-sanitari di cui al comma 1, sono effettuati dagli
OTS, dagli OTI e dai palombari:
a) annualmente sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età ;
b) semestralmente dal quarantaseiesimo anno di età sino al compimento del
cinquantesimo;
c) trimestralmente dopo il compimento del cinquantesimo anno di età e fino al
compimento dell’età di pensionamento.
3. L’inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la
sospensione della validità abilitativa del LOP e quindi dell’attività relativa
sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell’interessato.
Art. 12. (Ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)
1. Contro le risultanze degli accertamenti medico-sanitari di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera c) ed all’articolo 11, comma 1, é ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito degli
accertamenti stessi, ad una commissione permanente istituita presso il Ministero
dei trasporti e della navigazione e composta da medici di chiara fama ed
esperienza in medicina subacquea e iperbarica di carattere lavorativo,
designati:
a) uno, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con funzioni di
presidente di commissione;
b) uno, dal Ministro della sanità ;
c) uno, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
d) uno, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
2. Le designazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non possono
cadere sui sanitari che hanno emesso il giudizio impugnato. Nelle more del
giudizio di appello l’attività del ricorrente é interdetta ad ogni effetto.
Art. 13. (Esercizio abusivo delle attività subacquee e iperbariche
professionali)
1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza
l’osservanza delle norme previste dalla presente legge é punito con l’arresto da
uno a tre anni e con l’ammenda da lire 4.000.000 a lire 10.000.000 e salvo che
il fatto non costituisca un piú grave reato.
2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque si avvalga
dell’opera degli OTS, OTI e dei palombari senza l’osservanza di quanto
prescritto dalla presente legge e dalle norme di attuazione di igiene e
sicurezza relative alle attività subacquee e iperbariche oggetto della presente
legge di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 14. (Cancellazioni)
1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 9, comma 5, e 10, comma 4, si
procede alla cancellazione dalle matricole o dai registri, ed al conseguente
ritiro del libretto di navigazione e del LOP per gli OTS, OTI e palombari:
a) a domanda dell’interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente
legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari effettuati secondo il
disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c) , e articolo 11;
d) per la perdita dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) , ed
e) ;
e) per aver raggiunto, gli OTS, gli OTI ed i palombari, l’età massima
pensionabile, oltre la quale, anche se l’interessato puó essere giudicato
psicofisicamente idoneo, non é piú consentito l’esercizio delle attivitÃ
professionali oggetto della presente legge.
Art. 15. (Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o ossigeno
puro o miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione)
1. É consentito, nel rispetto delle norme di attuazione di cui agli articoli
20 e 21, l’uso per la respirazione da parte degli OTS, OTI e palombari:
a) di aria compressa, comunque erogata all’operatore, sino alla batimetria di
metri cinquanta;
b) di ossigeno puro, comunque erogate all’operatore, sino alla batimetria di
metri dodici e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.
2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate
solo con l’uso di mezzi, sistemi ed impianti che siano atti ad erogare miscele
sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore batimetrico di meno
cinquanta e con l’osservanza di quanto prescritto dalle norme di attuazione
della presente legge e di igiene e sicurezza per l’esercizio delle attività di
cui agli articoli 20 e 21.
3. Le immersioni effettuate attraverso l’impiego di mezzi tecnici che non
prevedono l’iperbarizzazione ambientale (minisommergibili) e, quindi,
l’operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico, saranno
regolamentate dalle norme di attuazione della presente legge e di cui
all’articolo 20.
Art. 16. (Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)
1. Gli OTS, OTI ed i palombari, non possono svolgere attività che non
rientrano specificatamente nelle rispettive categorie di appartenenza di cui
all’articolo 3, e secondo quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 20.
L’inosservanza di quanto disposto comporta la reclusione da tre a sei mesi e la
multa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un
piú grave reato. In caso di recidiva, l’inosservanza comporta la reclusione da
sei a dodici mesi e la multa da lire 3.000.000 a lire 4.000.000 e la
cancellazione dalle matricole o dai registri, salvo che il fatto non costituisca
un piú grave reato. In questa evenienza, l’esercizio delle attività é interdetta
ad ogni fine e l’inosservanza di quanto disposto comporta la sanzione prevista
dall’articolo 13, comma 1.
2. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di
carattere subacqueo o iperbarico puó essere effettuato senza l’impiego di
operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
L’inosservanza di tale disposto comporta, nei confronti del titolare o
responsabile dei lavori o dei cantieri relativi, la decadenza dal diritto di
effettuare i lavori stessi secondo il disposto dell’articolo 18 e l’ammenda da
lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
In caso di recidiva l’ammenda é da lire 8.000.000 a lire 15.000.000 per ciascun
lavoratore irregolarmente impiegato.
Art. 17. (Assicurazioni per infortunio e responsabilità civile danni)
1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente legge, devono
essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di infortunio e di
responsabilità civile danni secondo quanto previsto dalle norme di attuazione
della presente legge e di cui all’articolo 20.
2. Gli estremi aggiornati di tali polizze assicurative devono risultare sul LOP
per gli OTS, gli OTI e per i palombari, oltre agli estremi della polizza
assicurativa INAIL per la specifica qualifica professionale e grado categoriale
dei sopracitati operatori.
3. L’inosservanza di quanto disposto ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni
previste dall’articolo 13.
Art. 18. (Autorizzazioni per l’effettuazione di lavori subacquei e iperbarici
connessi)
1. Tutti i lavori subacquei ed iperbarici connessi, svolti nell’ambito di
cui all’articolo 1, devono, preliminarmente al loro inizio, essere autorizzati
dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Per ottenere l’autorizzazione gli interessati devono presentare al Ministero
dei trasporti e della navigazione il piano di lavorazione, conforme al modello
allegato alle norme di attuazione e di cui all’articolo 20, indicando tutto
quanto attiene alla effet tuazione del lavoro per cui si chiede l’autorizzazione
medesima, con particolare riguardo a quanto previsto dalle norme di attuazione e
igiene e sicurezza di cui all’articolo 21.
3. Entro il trentesimo giorno, salvo i casi per i quali si provvederà con
particolare celerità , il Ministero dei trasporti e della navigazione rilascerà o
meno o con eventuali osservazioni o prescrizioni, la relativa autorizzazione che
dovrà essere presentata all’ufficio di compartimento marittimo sotto la cui
giurisdizione i lavori vengono effettuati e che vigilerà a mezzo degli organi
dipendenti, sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’autorizzazione
ministeriale sull’applicazione della presente legge e delle relative norme di
attuazione e di igiene e sicurezza, unitamente alla rispondenza delle norme
vigenti od emanande per quanto riguarda gli equipaggiamenti subacquei
individuali degli operatori e tutti i mezzi, impianti, strutture, di qualsiasi
genere e natura, comunque utilizzati per la effettuazione dei lavori.
Art. 19. (Sanzioni)
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 18 o con l’inosservanza di quanto disposto
dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é
punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all’autorità marittima competente l’autorizzazione
rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ovvero pur
presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto,
decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l’ammenda da
lire 3.000.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca un piú grave
reato, specie ove si verifichino incidenti o infortuni o eventi patologici da
operatività in stato iperbarico, sia asciutto che bagnato.
Art. 20. (Norme di attuazione della presente legge)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le norme di
attuazione, all’uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato tecnico per
la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di interesse
relativi a:
a) lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;
b) formazione e qualificazione professionale;
c) attrezzature ed equipaggiamenti;
d) medicina iperbarica.
2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle attivitÃ
subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà carattere permanente e potrÃ
cosà adeguare le norme stesse al processo evolutivo tecnico, operativo e
scientifico delle attività sopra descritte. Tale comitato avrà , inoltre, ampia
facoltà di avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata
nei settori lavoratori di carattere subacqueo ed iperbarico.
Art. 21. (Norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei e iperbarici
connessi)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà , con proprio decreto, le
norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici connessi,
prendendo specificatamente in esame tutto quanto attinente allo svolgimento
delle attività in argomento.
2. A tal fine, considerata la complessità dei vari aspetti connessi con tali
norme il Ministero dei trasporti e della navigazione costituisce una commissione
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero della sanità , il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli
enti di prevenzione e assistenza infortunistica e di altri enti pubblici, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro specificatamente
interessati e da esperti nel settore. Anche in questo caso, considerata la
costante evoluzione tecnica operativa e scientifica dei vari settori
interessati, la commissione avrà carattere permanente e potrà , pertanto,
adeguare le norme in oggetto al processo evolutivo di cui sopra, sotto ogni
profilo e nello spirito cui la presente legge si ispira.
Art. 22. (Inserimento in ambito comunitario)
1. Al fine di assicurare un concreto inserimento, disciplinato dalla presente
legge, dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito comunitario, il
Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà , entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e con proprio decreto ministeriale,
quali propri rappresentanti presso i competenti organi della Comunità europea:
a) un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;
b) un esperto di tecnologie subacquee ed iperbariche connesse;
c) un esperto di didattica professionale;
d) un esperto di lavoro subacqueo e/o iperbarico.
2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza almeno
ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente legge.
Art. 23. (Norme transitorie)
1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di
attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di
sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 7 e 8, coloro
che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i
limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il
quarantacinquesimo anno di età , purché:
a) documentino con l’esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel
quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in modo
continuativo, l’attività di OTS o di OTI o di palombaro;
b) ovvero siano in possesso del titolo di qualificazione professionale per OTS,
OTI e palombari conseguito al termine di corsi effettuati in base alle leggi
nazionali e relative leggi regionali di applicazione in materia di istruzione
professionale e di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), o siano in possesso
dei requisiti di qualifiche militari di cui allo stesso articolo 7, comma 1,
lettera d) ;
c) i soggetti di cui lettere a) e b) del presente articolo, devono essere,
inoltre, in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all’articolo
7, comma 1, lettera c) , e resta salva l’osservanza delle norme di cui
all’articolo 20.
Art. 24. (Abrogazione di norme)
1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello Stato le
disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari dei
loro compiti istituzionali.