Ministero
dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
ORDINANZA
N. 175/99
Il Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
VISTO
il Decreto 26 aprile 1999 del Ministero dell’Ambiente "Istituzione
dell’area naturale marina protetta denominata Portofino", con allegata
la cartografia della relativa perimetrazione;
VISTA
la propria ordinanza n. 264/98 in data 5 settembre 1998, concernente
la disciplina delle attività nell’area marittima predetta;
VISTE
le direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente – Ispettorato
Centrale per la Difesa del Mare – con dispaccio ICOM/AMP/0793 in data
11 giugno 1999;
VISTO
il Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 22 giugno 1999;
RITENUTO
necessario, alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare
transitoriamente, in attesa della costituzione degli organi dell’ente
gestore e dell’emanazione del previsto regolamento, le attivitÃ
nautiche nell’area naturale marina protetta di Portofino ricadente
nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
VISTA
la legge 31 dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo V;
VISTO
l’articolo 9 – comma 7 – della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO
l’articolo 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239;
VISTO
l’articolo 2 – comma 7 – della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
VISTI
gli articoli 30 gel Codice della Navigazione e 59 del relativo
regolamento di esecuzione:
RENDE
NOTO
Articolo 1 – L’area naturale marina protetta denominata
"Portofino", per come definita con il Decreto 26 aprile 1999 dal
Ministero dell’Ambiente, è composta di tre zone: ZONA A di riserva
integrale, ZONA B di riserva generale e ZONA C di riserva parziale con
la seguente perimetrazione cartografica:
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La
perimetrazione suddetta è riportata sullo stralcio planimetrico della
carta nautica 107 che, allegato alla presente ordinanza, ne forma
parte integrante.
Non fanno
parte dell’area marina protetta di "Portofino" e non sono, pertanto,
assoggettati ai vincoli imposti dal Decreto Ministeriale 26 aprile
1999 il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso
e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto
Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 11 del
predetto decreto.
Articolo 2 – La ZONA A di riserva integrale comprende il
tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell’Oro) ed è
delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:
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Latitudine
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Longitudine
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T) |
44°18’55"N
|
09°09’26"E
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U) |
44°18’44"N
|
09°10’00"E
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ORDINA
Articolo 5 – All’interno dell’area marina protetta
"Portofino", per come individuata e delimitata all’articolo 1, sono
vietate le attività che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le finalitÃ
istitutive dell’area naturale marina protetta medesima, ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
In
particolare, sono vietate:
-
la caccia,
la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque
attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie
animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
-
l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta,
dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche
dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in
genere, l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
-
l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o
di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
-
le
attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa
alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi
nell’area.
Articolo 6 – L’entrata in vigore delle misure particolari
stabilite per la ZONA A (art. 4.3 del decreto) è da intendersi con
decorrenza immediata.
In detta
zona sono tassativamente vietati:
-
l’asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle
formazioni geologiche e minerali;
-
la
navigazione, l’accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi
genere e tipo;
-
la
balneazione;
-
la pesca,
sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.
In detta
zona A è invece, consentito l’accesso unicamente alle imbarcazioni di
servizio con compiti di sorveglianza e di soccorso.
Articolo 7 – L’entrata in vigore delle misure particolari
stabilite per le ZONE "B" (art. 4.6 e 4.7) e "C" (art. 4.9 e 4.10) dal
decreto ministeriale 26 aprile 1999 è sospesa a norma del decreto del
Ministro dell’Ambiente del 22 giugno 1999, fino alla costituzione ed
all’avvio dell’Ente Gestore e comunque non oltre la data del 30
settembre 1999.
Articolo 8 – L’ordinanza n. 264/98 in data 5 settembre 1998
di questa Capitaneria di Porto in premessa citata è abrogata;
Articolo 9 – I contravventori alla presente ordinanza saranno
perseguiti, salvo che il fatto non si configuri come reato, ai sensi
dell’articolo 30 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, che prevede la
sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 5.000.000, nonché la
confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali sia
stata commessa la violazione e la restituzione di quanto comunque
asportato dalla riserva.
Articolo 10 – E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare
e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in
vigore.
Genova, 26
giugno 1999.
F.to IL
COMANDANTE
Ammiraglio
Ispettore (CP)
(Eugenio
SICUREZZA) |