Autore: Avv. F. Zambonin –
www.iltuolegale.it
Abbiamo chiesto all’Avvocato Zambonin un chiarimento sul
procedimento processuale in corso per la morte dei due subacquei il 25 Luglio
2010 a Miramare. Segue il parere dell’avvocato.
Si è concluso, almeno per i due imputatati che hanno scelto
il rito abbreviato, il procedimento penale per omicidio colposo dei due
subacquei istriani che hanno perso la vita in un incidente subacqueo il 25/07/10
nelle acque antistanti il castello di Miraramare.
Gli imputati, il costruttore dei respiratori rebreather a circuito semichiuso
utilizzati dalle vittime e uno degli istruttori collegati all’organizzazione
dell’evento, hanno scelto il giudizio a rito abbreviato, che prevede che la
decisione venga presa allo stato degli atti, senza di regola la possibilità di
svolgere alcuna istruzione probatoria, a fronte della riduzione di un terzo
della pena prevista per il reato.
Per i due imputati, il processo si è concluso con una condanna ad un anno di
carcere – pena sospesa con la condizionale – ed al risarcimento della somma di
Euro 800.000,00 ai parenti delle vittime, a seguito del riconoscimento della
loro colpevolezza nelle cause che hanno determinato l’incidente subacqueo che ha
portato al decesso dei due subacquei.
Infatti, dalla perizia tecnica eseguita dalla Marina Militare a cui è stato
affidato l’incarico di esaminare i rebreather utilizzati dai subacquei durante
l’immersione che è stata loro fatale e di analizzare la dinamica del sinistro
nel suo complesso, sarebbe emerso che l’incidente mortale sia stato causato in
parte dall’inefficienza per cattiva manutenzione dei macchinari utilizzati ed in
parte per un’insufficiente preparazione degli allievi, lasciati soli durante
l’immersione di prova, che non sarebbero stati in grado di accorgersi
dell’anomalia dei rebreather né di provi rimedio.
In assenza della motivazione, si può supporre che se, da un lato, il
riconoscimento che la morte dei due subacquei sia stata determinata
dall’inefficienza delle macchine di autorespirazione loro consegnate, sia la
ragione della condanna del loro costruttore, dall’altro lato, la violazione
dell’obbligo di garanzia a cui erano chiamati gli organizzatori della
manifestazione è la causa della condanna dell’istruttore, che avrebbe dovuto
preoccuparsi di verificare le capacità dei subacquei partecipanti all’iniziativa
e prestare ogni assistenza del caso, accompagnando i due subacquei durante
l’immersione di prova.
Egli (e tutti gli istruttori/organizzatori dell’evento) era infatti investito da
un obbligo di protezione che consiste in uno speciale vincolo di tutela tra un
soggetto garante e un bene giuridico tutelato.
Infatti, durante il periodo di addestramento l’istruttore, non si limita a
insegnare i comportamenti da tenere, ma è tenuto a garantire il “bene salute”
dell’allievo, adottando tutte le misure necessarie atte a prevedere
comportamenti errati posti in essere dall’allievo stesso che possano arrecargli
danno.
La posizione di garanzia rappresenta, quindi, un presupposto astratto del reato
omissivo, e tale presupposto sussiste ogni qual volta si instaura una relazione
tra un allievo-cliente e un istruttore, guida e/o un centro immersioni per la
specifica posizione che gli operatori subacquei occupano.
Gli altri due imputati, istruttori subacquei coinvolti nell’organizzazione
dell’evento, hanno scelto il giudizio a rito ordinario, ragion per cui il
processo si deve ancora celebrare.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche
parziale, del testo e delle immagini presenti in questo articolo senza il consenso dell’autore.