Autore: Avv. F. Zambonin – www.iltuolegale.it
Con la sentenza n. 4372 del 20 marzo 2012 la terza sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’impossibilità di effettuare immersioni subacquee durante l’esecuzione di un pacchetto turistico comporta per il turista un danno risarcibile per “vacanza rovinata”.
La sentenza in esame prende le mosse dall’azione giudiziaria promossa da un sub ligure nei confronti del tour operator organizzatore del pacchetto vacanza acquistato, il quale non aveva informato il turista dell’impossibilità di effettuare immersioni nel periodo prescelto per il viaggio (per un divieto apposto dal luogo di villeggiatura), nonostante il turista avesse dichiarato che lo scopo e motivo principale del viaggio era proprio la possibilità di svolgere immersioni subacquee.
Dopo aver ottenuto il riconoscimento di un seppur minimo risarcimento (Euro 100,00) in primo grado, il Tribunale adito in sede di gravame respingeva la richiesta di risarcimento, rovesciando la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza di appello il subacqueo proponeva ricorso per Cassazione, ottenendo in ultima istanza il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.
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