Come ci si comporta quando la Farnesina sconsiglia di recarsi in una certa località’?
Risponde Andrea Piasentin, CEO di Nosytour e espertissimo tour operator italiano.
La Farnesina, come sappiamo, è l’acronimo con cui indichiamo comunemente il nostro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È il dicastero del Governo Italiano che ha il compito di attuarne la politica estera e rappresenta l’Italia nel contesto internazionale.
Qualora il Governo consideri divenuto pericoloso, per i cittadini italiani, viaggiare attraverso un determinato Paese (o parte di esso o anche solamente una specifica località) e, dunque, il recarvisi comporti oggettivamente dei rischi, è compito della Farnesina ufficializzarlo.
La notifica avviene mediante pubblicazione sul proprio sito www.viaggiaresicuri.it quello che, familiarmente, chiamiamo “sconsiglio”.
In caso di sconsiglio della Farnesina come ci si comporta?
Cosa deve sapere il viaggiatore
Le assicurazioni sanitarie (normalmente comprese nei pacchetti di viaggio) non offrono copertura e assistenza in un paese coinvolto dallo sconsiglio della Farnesina. Qualora, dunque, durante un viaggio in quegli specifici paesi o località, si avesse una qualsiasi necessità di assistenza sanitaria a seguito di malattia o incidente, non si potrebbe confidare sull’assicurazione e gli eventuali costi da sostenere, indipendentemente dall’entità, rimarrebbero sempre e comunque a carico del viaggiatore.
Lo sconsiglio non è un divieto ed è quindi facoltà di ogni cittadino di decidere di recarsi comunque nell’area sconsigliata, deve però assumersene la relativa responsabilità.
I diritti del viaggiatore
Se, all’atto della prenotazione del viaggio, il Paese o l’area prescelta sono già coinvolti da sconsiglio della Farnesina, il viaggiatore deve esserne avvisato dall’operatore a cui si rivolge.
Se lo sconsiglio viene emesso dopo aver prenotato il viaggio è possibile recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale: il contratto, infatti, si risolve venendo meno la finalità turistica che ne costituiva l’oggetto.
Attenzione che questa norma vale per le partenze imminenti all’emissione dello sconsiglio, mentre per quelle più in là nel tempo lo sconsiglio non consente di evitare il pagamento della penale qualora si intendesse annullare il viaggio, in quanto, nel frattempo, la situazione che ha causato la dichiarazione dello “sconsiglio” potrebbe essere rientrata nella normalità. Se si recede ugualmente il Tour Operator richiederebbe comunque il pagamento della penale.
Gli obblighi del Tour Operator
Alla ricezione di una richiesta di prenotazione per un Paese o un’area coinvolti in uno sconsiglio della Farnesina, il Tour Operator ha obbligo di avvisarne il richiedente. Il viaggiatore può decidere di partire comunque ma si assume in proprio ogni responsabilità. Nel caso specifico Nosytour fa firmare una liberatoria che solleva il Tour Operator da ogni responsabilità al verificarsi di eventuali problemi.
La mancata notifica da parte del Tour Operator al cliente di uno sconsiglio in atto, si configura come atto di totale irresponsabilità.
Nonostante i Tour Operator più affidabili, per serietà e professionalità, avvisino sempre il viaggiatore di un eventuale “sconsiglio” in atto prima della prenotazione, il nostro consiglio è di verificare sempre personalmente sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it la situazione di sicurezza del Paese che si intende visitare.
Per la Vostra sicurezza e serenità !