REGIONE
SARDEGNA
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 26-02-1999
Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo
subacqueo.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 7 DEL 8 marzo 1999
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
– FinalitÃ
l. La presente legge disciplina l’attività degli operatori del turismo
subacqueo e stabilisce le norme per l’accertamento dei requisiti per
l’esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di
"istruttore subacqueo" e di "guida subacquea ".
2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento
dell’attività dei "Centri di immersione subacquea".
3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa
l’attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza
scopo di lucro. E’ altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.
ARTICOLO 2 –
Definizioni
l. Per "immersione subacquea" a scopo turistico e ricreativo si intende
l’insieme delle attività ecosostenibili volte all’osservazione e alla
salvaguardia dell’ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o
notturne. Tali attività , se effettuate con autorespiratore, possono essere
esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste
obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da
persone in possesso di brevetto subacqueo.
2. Per "brevetto subacqueo", ai fini della presente legge, si intende un
attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo
superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una
organizzazione didattica iscritta nell’elenco istituito con la presente
legge,
3. Per "organizzazione didattica per le attività subacquee", in campo
turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente
legge, si intende l’impresa o, l’associazione a diffusione nazionale o
internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia
previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre
alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico
comprendente:
a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per
l’immersione subacquea;
b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto
ad istruttori;
c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
4. Per "istruttore subacqueo" si intende chi, in possesso di
corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna
singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a
persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte
le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.
5. Per "guida subacquea" si intende chi, in possesso di corrispondente
brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente
l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi e accompagna
in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di
brevetto.
6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro" si
intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno
specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico,
organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il
turismo attraverso il supporto alla pratica ed all’apprendimento
dell’attività turistico – ricreativa subacquea, con standard operativi che
garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il
rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
ARTICOLO 3 – Esercizio della professione di istruttore subacqueo e
di guida subacquea
l. L’esercizio della professione di "istruttore subacqueo" e di "guida
subacquea" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e
ricreativo, è subordinato all’iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo, di cui all’articolo 5 della presente
legge.
2. Per l’esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e
nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi
di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli
istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto
che attesti la conoscenza di base dell’ambiente marino e delle norme di
tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali
della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici,
anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.
ARTICOLO 4 –
Esercizio dell’attività dei centri di immersione subacquea
l. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo,
possono esercitare l’attività nel territorio della Sardegna
subordinatamente all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del
turismo subacqueo, di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. L’attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto
eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le
acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree
protette.
ARTICOLO 5 – Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo
1). E’ istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di
turismo, l’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo,
suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) sezione guide subacquee;
b) sezione istruttori subacquei;
e) sezione centri di immersione subacquea;
d) sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.
2 Possono iscriversi all’elenco tutti gli operatori che siano in possesso
dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Ogni modificazione ai dati di cui all’articolo 6 della presente legge
deve essere comunicato entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento
all’Assessorato regionale del turismo che provvede all’annotazione delle
variazioni nell’apposito elenco.
4: La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la
cancellazione dall’elenco.
ARTICOLO 6 – Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo
l. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la
professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell’iscrizione
all’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono
possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età ;
b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive
modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai
sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di scuola dell’obbligo; per i titoli conseguiti all’estero un
titolo equipollente;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato,
previo esame teorico e pratico, da un’organizzazione didattica per le
attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che
straniera, iscritta all’elenco regionale ai sensi della presente legge,
nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre
alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico
comprendente:
1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per
l’immersione subacquea;
3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di
supporto ad istruttori;
4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di
tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.
3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente
costituite nell’ambito dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione
all’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono
possedere i seguenti requisiti:
a) possesso di partita I.V.A.;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo
svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le
attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia
antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti
alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi
sede principale in altra regione italiana o stato dell’Unione Europea si
applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3.
5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti
all’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il
periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il
mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall’elenco.
ARTICOLO 7 – Domanda di iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo
1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e
ricreativo, intendono esercitare l’attività nel territorio della Sardegna
e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono
presentare domanda all’Assessorato regionale competente in materia di
turismo per l’iscrizione alla specifica sezione dell’elenco regionale
degli operatori del turismo subacqueo.
2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono
l’iscrizione all’elenco regionale devono allegare alla domanda i seguenti
documenti:
a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il
possesso dei requisiti richiesti;
b) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica all’esercizio
della professione.
3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono
inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione
sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla Legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
e) cittadinanza;
d) residenza;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) titolo di studio;
g) codice fiscale.
4. I centri di immersione subacquea che richiedono l’iscrizione all’elenco
regionale devono specificare:
a) la denominazione prescelta;
b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le
società , la denominazione e la ragione sociale, la sede della societÃ
nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della
stessa;
c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l’impresa;
e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento
dell’attività che attesti l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3
dell’articolo 6 della presente legge;
f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di
succursale o di filiale;
g) se si intende esercitare l’attività per l’intero anno oppure per
periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.
5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:
a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla
C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività dichiarata;
b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti
dai servizi erogati;
c) l’attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale,
nell’ammontare previsto dalla presente legge.
6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono
essere iscritte nell’elenco regionale devono indicare:
a) nome, sede e rappresentante legale dell’organizzazione;
b) nominativo del rappresentante in seno all ‘elenco regionale;
c) eventuali sedi e responsabili regionali;
d) tipo di attività svolta;
e) documentazione attestante l’attività consolidata;
f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione
(manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).
7. L’iscrizione all’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo
indicati nella presente legge viene disposta dall’Assessore regionale del
turismo entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata di
tutta la documentazione.
8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata
entro il termine indicato.
9. L’Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli
interessati l’attestazione comprovante l’avvenuta iscrizione nell’elenco
regionale.
10. L’iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all’elenco
regionale di cui al precedente articolo 5, è subordinata al versamento di
una quota di iscrizione di lire 100.000 per le categorie delle guide e
degli istruttori subacquei e di lire 300.000 per i centri di immersione
subacquea e per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee. La
quota annua di rinnovo dell’iscrizione è stabilita in lire 50.000 per le
guide e gli istruttori e lire 150.000 per i centri e le organizzazioni. La
richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere accompagnata da una
dichiarazione di permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco. Le
quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla
giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo.
ARTICOLO 8 – Uso della denominazione
1. La denominazione dì "centro di immersione subacquee", anche nelle
corrispondenti traduzioni nelle lingue Straniere, è riservata alle imprese
iscritte all’elenco regionale.
2. Ogni centro ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome.
3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben
visibile copia dell’attestazione di iscrizione al corrispondente elenco
regionale, con l’indicazione della denominazione e delle attivitÃ
autorizzate.
ARTICOLO 9 – Commissione regionale per le attività subacquee a
scopo turistico e ricreativo
l. E’ istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di
turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo
turistico e ricreativo.
2. La Commissione è composta da:
a) due istruttori subacquei;
b) una guida subacquea;
c) due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee;
d) due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all’articolo
4;
e) due funzionari dell’Assessorato regionale al turismo, nominati
dall’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con
funzioni di segretario.
I componenti di cui alle lettere a), b), e) e d) sono eletti dagli
iscritti all’elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti
all’elenco regionale medesimo di cui all’articolo 5 della presente legge.
3. La Commissione elegge al proprio interno un presidente individuato fra
gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o
dei centri di immersione subacquea.
4. in caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione,
l’Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo
scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.
5. In fase di prima applicazione, l’Assessore al turismo, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,
indice le elezioni per la prima costituzione della Commissione.
ARTICOLO 10 – Compiti della Commissione regionale
l. La Commissione esprime parere:
a) sulle domande di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5,
verificando la regolarità della documentazione fornita in base a quanto
prescritto dalla presente legge;
b) sulla cancellazione dall’elenco degli iscritti che non rinnovino
l’adesione annuale o che non comunichino le variazioni di cui agli
articoli 5 e 6 o che comunichino la cessazione dell’attivitÃ
professionale;
c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle
norme previste dalla presente legge.
2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei
requisiti di iscrizione all’elenco degli operatori del turismo subacqueo.
3. La Commissione accerta che la denominazione prescelta dai "centri di
immersione subacquea" che chiedono l’iscrizione all’elenco regionale non
sia uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul
territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di
utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località , di
comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la
identificazione.
4. La Commissione formula altresì proposte:
a) in merito alla tutela dell’ambiente marino sommerso e alla regolazione
del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio
naturalistico;
b) sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo
subacqueo.
5. La Commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle
aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo,
formativo e divulgativo sull’ambiente marino e sulle tecniche e sulle
politiche di gestione e conservazione.
6. Ai componenti la Commissione. spettano i compensi previsti dalla legge
regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 11 – Sanzioni disciplinari e ricorsi
l. Gli iscritti nell’elenco regionale che violino le norme di
comportamento previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti
sanzioni:
a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la
professione o l’attività , non rinnovi l’iscrizione annuale;
b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel
non rinnovare l’iscrizione;
c) sospensione dall’elenco per un periodo, da un mese ad un anno nei
confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lett. b), non rinnovi
l’iscrizione ovvero violi, nell’esercizio della professione, i limiti
previsti dall’articolo 2, comma 1, della presente legge;
d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell’esercizio della
professione e dell’attività , dei limiti previsti dall’articolo 2, comma 1,
della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per
un periodo non inferiore ai tre anni.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’Assessore regionale
competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui
all’articolo 5.
3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta, giorni
dalla notifica.
4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle
lettere a), b) e e) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla
decisione definitiva, l’esecutività del provvedimento.
ARTICOLO 12 – Norma transitoria Iscrizione d’ufficio all’elenco
regionale delle attività subacquee
l. Coloro che, all’entrata in vigore della presente legge, risultino
iscritti all’Albo regionale per gli istruttori nautici di cui alla legge
regionale 15 luglio 1988, n. 26, purché in possesso dei relativi brevetti
previsti alla lettera e), comma 1, dell’articolo 6 della presente legge
sono iscritti nel competente elenco regionale.
2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne facciano richiesta
e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni
nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro iscrizione
nell’elenco di cui all’Articolo 5:
– CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) e Federazioni
affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);
– PADI Professional Association of Diving Instructors);
– NAUI (National Association of Undenwater Instructors);
– SSI (Scuba Schools International);
– IDEA (International Diving Educators Association);
– NASDS (National Association of Scuba Diving School);
– FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);
– ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei);
– UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);
– BSAC (British Sub Aqua Club);
– SNMP (Societé Nationale Moniteurs Plongée);
– VDTL (Verband Deutscher Tauchlehrer);
– VDST (Verband Deutscher Sporttaucher);
– BARAKUDA;
– VIT (Verband International Tauchshulen);
– HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per
Disabili);
– ASPLI (Associazione Subacquea Portatori di Handicap)